Cassazione Penale, Ordinanza n. 10192/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo che il reato non fosse procedibile. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito non le avesse riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché dagli atti risultava la presentazione della querela da parte della persona offesa in data 4 giugno 2017. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logico il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p., i numerosi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di condotte positivamente apprezzabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli elementi ritenuti preponderanti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: censure meramente assertive o generiche sono inammissibili e comunque non idonee a scalfire la decisione di merito.
- La dedotta improcedibilità per difetto di querela è manifestamente infondata quando dagli atti risulti la tempestiva proposizione della querela da parte della persona offesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e non illogico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando elementi negativi come i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di aspetti positivamente apprezzabili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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