Cassazione Penale, Sentenza n. 21160/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Donazzan Martina per il reato previsto dall'art.73 d.P.R. 309/90, a seguito di esito positivo della messa alla prova. Il PG ha contestato la legittimità della concessione della messa alla prova sostenendo che il reato, così qualificato, comportava una pena edittale massima incompatibile con l'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato una prima inammissibilità procedurale perché i profili di illegittimità relativi all'ammissibilità della messa alla prova dovevano essere proposti mediante impugnazione dell'ordinanza ammissiva ai sensi dell'art.464 quater c.p.p., e non con ricorso avverso la sentenza di non doversi procedere. Inoltre, sul merito la Corte ha ritenuto che la difesa avesse dimostrato - tramite documenti allegati alla memoria - che il Tribunale, nell'ordinanza ammissiva, aveva operato una diversa qualificazione giuridica dei fatti (ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90) che consentiva legittimamente l'ammissione alla messa alla prova; tale scelta rientrava nei poteri del giudice e risultava adeguatamente motivata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La Corte ha considerato rilevante la diversa qualificazione giuridica dei fatti (comma 5) che può incidere sui limiti di pena edittale e quindi sull'ammissibilità della messa alla prova; se il giudice riformula la qualificazione entro i limiti di legge, ciò può rendere compatibile il beneficio.
codice di procedura penale, art.464‑quater commi 3 e 7
La Corte ha richiamato il principio per cui i rilievi sulla ammissibilità dell'istituto della messa alla prova devono essere fatti valere mediante impugnazione dell'ordinanza ammissiva (art.464‑quater), e non con ricorso per cassazione avverso la successiva sentenza di proscioglimento, salvo che non si dimostri l'impossibilità di proporre tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- Le doglianze sull'ammissione alla messa alla prova devono essere proposte tempestivamente con impugnazione dell'ordinanza ammissiva (art.464‑quater c.p.p.); ricorrere direttamente contro la sentenza di non doversi procedere è normalmente inammissibile.
- Il giudice dell'udienza preliminare/tribunale può operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto alla contestazione iniziale; se tale riclassificazione è adeguatamente motivata e rientra nei limiti di legge, essa può rendere legittima la concessione della messa alla prova anche quando la qualificazione originaria sembrerebbe escluderla.
- La verifica dell'ammissibilità della messa alla prova passa anche dal corretto inquadramento giuridico del fatto e dai limiti di pena edittale: valutare la qualificazione è essenziale per stabilire la compatibilità con il beneficio.
- Per opporre efficacemente la mancata ammissibilità al rito premiale, la parte interessata (in particolare il Pubblico Ministero) deve dimostrare di avere impugnato tempestivamente l'ordinanza ammissiva oppure di essere stata impedita dall'impugnazione (ad es. per omesso avviso di deposito); in assenza di ciò il ricorso può essere dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
- Chi esercita la difesa dovrebbe documentare tempestivamente e allegare agli atti elementi che attestino la diversa qualificazione giuridica favorevole o altre ragioni che giustifichino l'ammissione alla messa alla prova, perché tale documentazione può essere decisiva in sede di impugnazione.
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