Cassazione Penale, Sentenza n. 19617/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (giudice dell'esecuzione) che aveva revocato l'ordine di demolizione disposto con le sentenze di condanna per abusi edilizi. La Procura denunciava violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, contestando in particolare: la validità dei provvedimenti di condono (sanatoria) su porzioni dell'immobile; l'artificioso frazionamento delle istanze di condono da parte di promissari acquirenti per eludere limiti volumetrici; la possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare definitivamente l'ordine demolitorio richiamando il principio di proporzionalità e l'affidamento dei terzi acquirenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato e ribadito i principi di diritto secondo i quali: l'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 è misura ripristinatoria di natura reale e, in linea di principio, obbligatoria; esso permane nei confronti degli attuali titolari della res (anche se estranei all'abuso) salvo che vi siano atti amministrativi della P.A. assolutamente incompatibili che ne sanino l'abusività; il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità del titolo di sanatoria (condono), anche sul profilo soggettivo della legittimazione dell'istante e sulla possibile artificiosità del frazionamento delle istanze; il silenzio-assenso o il successivo rilascio di permesso in sanatoria non sono insindacabili: il giudice penale può valutare se sussistano i presupposti di legge per la sanatoria e quindi per l'estinzione del reato. La Corte ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), art. 31
"Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'ordine di demolizione è misura ripristinatoria di natura reale e, salvo ipotesi eccezionali (provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili), è doveroso dopo la condanna; il giudice dell'esecuzione non può revocarlo liberamente per bilanciamenti che equivalgano a sostituire il giudizio del legislatore.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
Riferimento alla fattispecie penale cui si accompagna l'ordine di demolizione: la condanna per reati edilizi costituisce presupposto dell'ordine demolitorio.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
Regola i limiti e i presupposti del condono per volumetria; la Corte sottolinea che il frazionamento artificioso delle domande per eludere il limite volumetrico è inammissibile e va valutato dall'amministrazione e dal giudice.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 6 e art. 38)
Indica chi è legittimato a presentare domanda di sanatoria (proprietario, titolare della concessione, committente, costruttore, direttore lavori) e disciplina gli effetti dell'oblazione; la Corte distingue gli effetti amministrativi (interessato) da quelli penali (soggettivi) della sanatoria.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1 art. 1 e art. 6 §1; art. 8 e art. 7
La Corte richiama che l'ordine demolitorio, pur non essendo pena ai sensi dell'art.7, rientra nella tutela di cui all'art.1 Prot. 1 e nel giusto processo dell'art.6; l'esecuzione deve rispettare il principio di proporzionalità e il diritto al rispetto della vita privata (art.8), ma tali diritti non impediscono automaticamente l'esecuzione dell'ordine demolitorio.
Art. 21‑nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nella discussione sulla formazione del silenzio-assenso e sulla possibilità di conferma formale di provvedimenti amministrativi; la Corte evidenzia che la formazione di silenzio-assenso è esaminabile quando la domanda sia in astratto conforme al modello normativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 146/2021
Richiamata per affermare i limiti della competenza del giudice penale a compiere accertamenti di conformità urbanistica e per ribadire che misure ripristinatorie sono sottratte alla logica della pena, pur non derogando al principio di vincolatività dell'ordine demolitorio.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017
Richiamata per confermare la natura vincolata dell'ordine di demolizione e l'assenza di necessità di motivazioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità violata.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto in sentenza di condanna per abusi edilizi è, di regola, obbligatorio e si applica anche agli attuali proprietari o titolari di diritti sulla cosa; la tutela dei terzi in buona fede è rimessa prevalentemente a rimedi civilistici (risarcimento/azione di regresso).
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità del titolo amministrativo di sanatoria: deve controllare presupposti di fatto e di diritto (data di ultimazione, limiti volumetrici, legittimazione dell'istante, eventuale frazionamento artificioso).
- La formazione del silenzio-assenso o il rilascio successivo di permesso in sanatoria non escludono automaticamente il controllo giudiziale in sede penale: se la domanda era radicalmente inconfigurabile (es. mancata legittimazione dell'istante) il titolo non produce gli effetti estintivi del reato.
- Il principio di proporzionalità applicato in sede esecutiva può giustificare, al più, una sospensione dell'esecuzione per ragioni concrete (es. gravi condizioni personali, tempo ragionevole per ricercare soluzioni abitative), ma non giustifica la revoca definitiva dell'ordine demolitorio se manca un provvedimento amministrativo assolutamente incompatibile.
- Il promissario acquirente, quale tale, non è automaticamente legittimato a presentare domanda di condono salvo che dimostri una posizione qualificata e concreta (es. possesso materiale, titolo reale o rapporto particolarmente qualificato con la res); il mero preliminare non basta di regola.
- Un frazionamento delle istanze di condono riconducibile a un unico centro sostanziale di interessi costituisce forma elusiva e può essere sindacato dal giudice e dall'amministrazione; le istanze vanno valutate complessivamente rispetto alla costruzione unitaria.
- La conformità urbanistica sopravvenuta o l'adozione di un PUC che cambi destinazione non determinano automaticamente l'immediata incompatibilità dell'ordine demolitorio: la conformità va valutata nei termini previsti dalle leggi di sanatoria e può non sanare ex post opere originariamente abusive.
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