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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8456/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva riformato il provvedimento del GIP che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Palmieri contestava la ritenuta persistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p., denunciando violazioni degli artt. 275, comma 3, e 274 c.p.p. (e altresì dell'art. 292, comma 2, c.p.p.), nonché vizio di motivazione: a suo avviso i fatti probatori dimostravano solo rapporti commerciali leciti, l'assenza di iniziative per eludere misure antimafia e un ruolo secondario/allentamento del vincolo associativo (anche per il cosiddetto "tempo silente"), elementi idonei ad escludere o attenuare l'esigenza cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non pertinente rispetto al thema decidendum (la valutazione dell'appello del PM era limitata a verificare se fosse stata superata la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., non a rimettere in discussione la gravità indiziaria divenuta giudicato cautelare). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'ambito applicativo dell'art. 275, comma 3, ma ha osservato che il presupposto fattuale per valorizzare il "tempo silente" (un considerevole intervallo temporale tra il fatto e l'adozione del provvedimento genetico) mancava nel caso concreto, essendo il lasso temporale breve; i giudici di merito avevano inoltre sufficientemente motivato sulla esistenza di elementi, compresi colloqui intercettati tra maggio 2020 e febbraio 2021 e altri riscontri di aprile 2021, idonei a ritenere operante la presunzione di persistenza del pericolo e la necessità della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine» ad alcuni specifici gravi reati, tra cui l'art. 416-bis

    La norma crea una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi per determinati reati (tra cui 416-bis); tale presunzione può essere superata solo se emergono elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari. Il "tempo silente" può incidere solo se vi è un considerevole intervallo temporale tra fatti e misura genetica.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma generale che individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato). La Corte ne ha trattato in rapporto alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, osservando che quest'ultima è una regola speciale che prevale salvo prova contraria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di tipo mafioso che, per la sua gravità e caratteristiche, rientra tra i reati che attivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa ma non sviluppata in modo autonomo nella motivazione della Corte; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • In casi di reato associativo aggravato (art. 416-bis) il giudice applicherà di regola la presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere: la difesa deve produrre elementi concreti e nuovi per superare tale presunzione (es. prova di dissociazione, cessazione dell'attività dell'organizzazione, comportamenti successivi inequivocabili).
  • Il cosiddetto "tempo silente" incide solo se tra la commissione del fatto e la misura genetica sussiste un considerevole lasso di tempo: un breve intervallo non giustifica di per sé la riduzione della misura cautelare.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari l'oggetto del giudizio dell'appello (e della Cassazione) è spesso limitato a verificare se siano stati superati i presupposti della misura (es. la presunzione di cui all'art. 275, comma 3), non a riesaminare ex novo la gravità indiziaria già divenuta giudicato cautelare.
  • La difesa deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito, soprattutto con elementi probatori indicati (es. intercettazioni, riscontri istruttori): censure generiche o aspecifiche rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento che applica la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, è utile documentare fatti successivi al periodo contestato (comportamenti, indagini, misure amministrative o giudiziarie intervenute) che dimostrino la cessazione del legame associativo o l'assenza di pericolo di reiterazione.

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