Cassazione Penale, Sentenza n. 35209/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/04/2024, che aveva riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato (art. 589 c.p.) in relazione a sei delle vittime del crollo dell'Hotel Roma (terremoto 24/08/2016), ma aveva confermato la condanna dell'imputato per la morte di Franca Marchesi e per i reati di cui agli artt. 434 e 449 c.p. Il ricorrente articolava tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 40 co.1 c.p.p. riguardo al nesso causale tra le omissioni/profili colposi a lui attribuiti (come progettista e direttore dei lavori 1975) e il crollo; (2) violazione dell'art. 41 co.2 c.p. per non avere considerato l'incidenza del sisma dell'Aquila 2009 e le lesioni pregresse come causa concausale; (3) mancata ammissione di prova decisiva (rinnovazione dell'istruttoria con perizia tecnica sul giunto sismico e sulle parti crollate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto dei giudici di merito sulla responsabilità di Boni come progettista e direttore dei lavori, nonché la congruità del giudizio controfattuale che ha attribuito efficacia salvifica alle condotte alternative corrette. Ha inoltre ritenuto improcedibile il motivo relativo al sisma 2009 perché nuovo in cassazione (non proposto in appello) e infondato il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria, atteso che la difesa non aveva prodotto elementi tecnici contrari alle conclusioni del consulente del PM. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili indicate (liquidate in complessivi importi indicati dalla sentenza).
Norme richiamate
reato di omicidio colposo applicato ai progettisti/direttori dei lavori per la morte conseguente al crollo: la Corte ha ritenuto che le omissioni e i vizi progettuali costituissero antecedenti causali dell'evento.
norma richiamata nella sentenza di condanna accessoria; la Corte ha confermato responsabilità anche rispetto ai reati richiamati connessi alla sicurezza delle opere.
norma richiamata nella sentenza di condanna accessoria; applicata nella valutazione complessiva della responsabilità penale legata alla sicurezza delle strutture.
legge 25 novembre 1962, n. 1684 - artt. 25, 26, art.5 comma 3
art. 25, art. 26 e art. 5 co.3 legge n.1684/1962
richiamate per delineare obblighi autorizzativi e prescrizioni tecniche del Genio Civile; la Corte ha ritenuto che fossero parte del quadro normativo violato nelle fasi progettuali ed esecutive.
legge n. 64/1974 - artt. 9 e 10
artt. 9 e 10 legge n.64/1974
norme antisismiche dell'epoca, richiedenti calcolo bidirezionale delle azioni sismiche e prescriventi accorgimenti progettuali: la Corte ha ritenuto che Boni non avesse rispettato tali obblighi (es. mancato calcolo bidirezionale, assenza di giunto sismico).
legge n. 1086/1971 - artt. 3 e 6
art. 3 e art. 6 legge n.1086/1971
definiscono i doveri del progettista e del direttore dei lavori: la Corte ha utilizzato tali norme per qualificare la posizione di garanzia assunta dal ricorrente e i relativi obblighi di verifica e controllo.
codice penale - art. 41 comma 2
disciplina l'interruzione del nesso di causalità da fatto sopravvenuto; la Corte ha ritenuto che il sisma non fosse evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale tra omissioni progettuali e crollo.
codice di procedura penale - art. 40 comma 1
art. 40 co.1 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in tema di vizio di motivazione sul nesso causale; la Corte ha ritenuto che le motivazioni dei giudici di merito sul nesso causale fossero congrue e non rivedibili in cassazione.
codice di procedura penale - art. 603
regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte ha confermato che la perizia non è dovuta se la difesa non introduce motivi tecnici contrari idonei a giustificarla.
codice di procedura penale - art. 616
rimanda all'onere di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il progettista e il direttore dei lavori che accettano incarichi che modificano sostanzialmente uno stabile (demolizione/ricostruzione o unificazione di corpi) assumono una posizione di garanzia che richiede la rinnovazione completa dei calcoli e l'adozione delle misure antisismiche previste dalla normativa vigente al tempo dell'intervento.
- La mancata valutazione e il mancato calcolo delle azioni sismiche nelle direzioni richieste dalle norme dell'epoca e l'assenza di un giunto sismico possono costituire profili di colpa rilevanti ai fini della responsabilità penale in caso di crollo con esiti mortali.
- Un sisma verificatosi in una zona sismica non interrompe automaticamente il nesso causale: se la scossa è di portata ordinaria e alcune parti costruite rispettando la normativa antisismica resistono, il giudice può ritenere che le carenze progettuali siano cause efficienti del crollo.
- In sede di appello il giudice non è tenuto a disporre perizia se la difesa non produce elementi tecnici contrari alle conclusioni del consulente della pubblica accusa; la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale.
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto dei giudici di merito né introduce questioni che non siano state dedotte in appello: nuovi profili (es. incidenza di eventi anteriori) sollevati per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
- Nel giudizio controfattuale di causalità il giudice valuta l'efficacia probabile di una condotta alternativa sulla base del paradigma indiziario disponibile; non è richiesta una certezza matematica, ma una credibile dimostrazione logico-probatoria dell'effetto salvifico della condotta doverosa.
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