Cassazione Penale, Sentenza n. 5917/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina degli stupefacenti). In appello la Corte aveva rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. escludendo la recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo che era stato rinunciato (in tema di concordato in appello sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono invece inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena che non si traducano nell'illegittimità della sanzione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte di appello ha rideterminato la pena ai sensi di questa norma; la Cassazione non ha invece ritenuto rilevante la questione sul piano dell'ammissibilità del ricorso perché il motivo proposto era rinunciato
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il reato relativo agli stupefacenti, rispetto alla quale era stata inflitta la pena oggetto del giudizio di appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il ricorrente contestava la mancata qualificazione dei fatti ai sensi di questo comma; la Cassazione ha ritenuto però il motivo inammissibile perché costituisce motivo rinunciato nel contesto del concordato in appello
Richiamata dalla Corte come esempio di doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento che, se sollevate in presenza di rinuncia nel concordato in appello, sono inammissibili in Cassazione
Massime di principio
- Se in appello si aderisce a un concordato o si rinunciano specifiche censure, in Cassazione non sono ammissibili i motivi riguardanti le questioni rinunciate.
- Nel giudizio di cassazione relativo a un concordato in appello sono ammissibili solo le doglianze sulla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia del giudice; tutto il resto può essere dichiarato inammissibile.
- Le censure che riguardano la determinazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se i vizi denunciati si traducono in illegittimità della sanzione; altrimenti sono inammissibili.
- La mancata qualificazione dei fatti ex art. 73 DPR 309/90 può essere soggetta a inammissibilità se il motivo è stato espressamente o implicitamente rinunciato nell'ambito dell'accordo/processo di concordamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare l'assegnazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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