Cassazione Penale, Ordinanza n. 24055/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva definito la sua responsabilità per il reato di ricettazione. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in relazione al reato contestato, sostenendo che la decisione di primo grado fosse carente e che, quindi, il giudice di appello dovesse dichiararne la nullità e rimettere gli atti al primo giudice. I motivi successivi censuravano la motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando l'insussistenza dell'elemento oggettivo e, in particolare, la prova del possesso del bene e della mancata giustificazione della sua provenienza. La Corte ha rilevato anche la tardività della memoria difensiva depositata prima dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla dedotta nullità per difetto di motivazione, osservando che la sentenza di primo grado, pur con imprecisioni, conteneva elementi riferibili al fatto e all'imputato e che, comunque, la Corte di appello poteva integrare la motivazione mancante esercitando i suoi poteri di piena cognizione. Ha inoltre giudicato non consentiti gli ulteriori motivi, perché diretti a una rivalutazione del merito e comunque meramente reiterativi delle doglianze già disattese in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del reato oggetto del primo motivo; la Corte lo considera nel quadro della motivazione sulla ricettazione e sulla prova del possesso del bene di provenienza illecita.
È richiamato per escludere che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado integri uno dei casi tassativi in cui il giudice di appello deve dichiarare la nullità e regressione del procedimento.
È richiamato per affermare la tardività della memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza.
Massime di principio
- La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la regressione del processo, se non ricorre uno dei casi tassativi previsti dall'art. 604 c.p.p.; il giudice di appello può colmare la lacuna motivazionale con una decisione propria, purché eserciti i poteri di piena cognizione sul fatto.
- Una sentenza non è affetta da nullità per difetto di motivazione quando, pur presentando imprecisioni o errori ricostruttivi, consente comunque di individuare gli elementi essenziali del fatto, dell'imputazione e dell'autore del reato.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o che si limitano a riproporre pedissequamente motivi già esaminati e disattesi in appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- Nel giudizio per ricettazione, la motivazione sulla responsabilità può ritenersi adeguata quando il giudice dia conto del delitto presupposto, del possesso del bene in capo all'imputato e dell'assenza di una spiegazione plausibile circa la provenienza lecita del bene.
Come è indicizzato
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