Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, compresa la dichiarazione di responsabilità e il diniego delle attenuanti richieste.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile per un episodio rientrante nei delitti di cui agli artt. 56, 628, comma 2, 337, 582, 585, 576, n. 5 c.p. e ha negato le circostanze attenuanti generiche. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024. La Corte di cassazione rileva però che i motivi si limitano a riproporre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata, e che la motivazione del giudice di merito è immune da vizi logici.
Norme richiamate
Richiamato come disposizione relativa al tentativo nei delitti contestati.
Richiamato come norma incriminatrice del reato contestato insieme agli altri capi di imputazione.
Richiamato come norma incriminatrice del reato contestato.
Richiamato come norma incriminatrice del reato contestato.
Richiamato come circostanza aggravante nei delitti contestati.
Richiamato come aggravante nei delitti contestati.
Norma implicita nella condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024
Indicata come fonte della circostanza attenuante speciale invocata dal ricorrente, ma non riconosciuta nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le medesime doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica in cassazione deve assolvere una funzione selettiva e confutativa rispetto alla decisione di merito: motivi meramente apparenti o ripetitivi non integrano una censura ammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali vizi logici o giuridici; in difetto, la valutazione discrezionale del giudice di merito resta ferma.
- La mancata applicazione di una circostanza attenuante speciale può essere contestata solo con censure specifiche, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla sua previsione normativa o alla fonte giurisprudenziale che l'ha introdotta.
Come è indicizzato
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