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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30999/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte è intervenuta su un provvedimento già deliberato per correggere un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza pronunciata nel procedimento di legittimità promosso da un imputato. Nel dispositivo era stata omessa, per mero errore, la statuizione sulle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento a carico dell'imputato. La difesa dell'imputato aveva depositato memoria, ma le deduzioni sono state ritenute non pertinenti rispetto al solo errore oggetto di esame. Il Pubblico ministero aveva concluso chiedendo la rettifica dell'ordinanza nei termini segnalati d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omissione nel dispositivo fosse un errore materiale o di fatto, immediatamente riconoscibile dal raffronto tra dispositivo e conclusioni della parte civile, e che non incidesse sul processo formativo della volontà decisoria né sul contenuto sostanziale della statuizione. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza relativa al ricorso dell'imputato, aggiungendo la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, con liquidazione da parte della Corte d'appello di Reggio Calabria mediante separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di correggere d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione, gli errori materiali o di fatto contenuti nei propri provvedimenti, purché non incidano sul processo formativo della volontà decisoria né sul contenuto sostanziale della statuizione.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante separato decreto di pagamento.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al decreto di pagamento delle spettanze dovute per il patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammessa quando l'inesattezza del dispositivo sia riconoscibile ictu oculi dal testo del provvedimento e dal suo confronto con gli atti o con le conclusioni delle parti, senza necessità di rivalutare il merito.
  • Il procedimento di correzione ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo se l'errore non altera la volontà decisoria già formata e non incide sulla sostanza della statuizione, ma si limita a emendarne la manifestazione esterna.
  • Le deduzioni delle parti sono irrilevanti quando non investono l'errore materiale oggetto della correzione, trattandosi di un intervento meramente rettificativo e non di un riesame del decisum.
  • Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese di rappresentanza e difesa può essere disposta con liquidazione secondo la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 e con pagamento in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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