Cassazione Civile, Ordinanza n. 33936/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché ritenuta tardiva. Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero ha dedotto, con due motivi, che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; inoltre ha sostenuto che non era stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale civile di Roma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso fosse carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità. In ogni caso, anche nel merito, ha reputato inammissibili le doglianze perché il provvedimento di liquidazione poteva considerarsi comunicato anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione 'al visto PM' del 20.8.2018, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del pubblico ministero. L’opposizione, proposta il 14.10.2020, era dunque tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia, comunque, rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
norma che consente la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche con modalità equipollenti, purché idonee a portarne effettiva conoscenza al destinatario.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato come parte del regime di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati, decorrendo dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale omissione impedisce il controllo di legittimità sulla censura proposta.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente effettuata anche tramite forme equipollenti a quelle tipiche, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario o comunque l’ingresso dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.
- Quando il giudice di merito accerti, sulla base degli atti, che il destinatario ha avuto conoscenza del provvedimento in una certa data, l’impugnazione proposta oltre il termine di 30 giorni da tale data è tardiva.
- In mancanza di comunicazione o notificazione, ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio si applica comunque il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l’ulteriore contributo unificato; inoltre, per l’attività processuale del pubblico ministero, resta esclusa la condanna alle spese anche in caso di soccombenza.
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