Cassazione Penale, Sentenza n. 4472/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli contestando, in particolare, l'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" (art.416-bis.1 cod. pen., ex art.7 L.203/1991), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, nonché la conferma della confisca ex art.12-sexies L.356/1992. Denuncia altresì vizi di motivazione e violazioni di norme processuali e di diritto penale (tra cui art.513-bis c.p., norme sulla misura della pena e sul trattamento sanzionatorio). Il ricorso mira all'annullamento totale o parziale delle statuizioni impugnate e alla rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., escludendola per carenza probatoria rispetto alla conoscenza/consapevolezza del ricorrente dell'impiego del metodo mafioso o della finalità agevolatrice; ha così rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione (da precedenti anni 3 e mesi 10) e ha escluso la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ha invece annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli la statuizione di confisca (art.12-sexies L.356/1992) per mancato esame compiuto delle doglianze difensive e delle prove documentali sulla lecita provenienza o proporzionalità, disponendo nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è stato respinto (conservata l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.513-bis per i fatti successivi al 29/10/2005 ove già irrevocabile).
Norme richiamate
art.416-bis.1 cod. pen. (ex art.7 L.203/1991)
L'aggravante è duplice: nella forma dell'"agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva e richiede la consapevolezza del concorrente della finalità agevolatrice; nella forma del "metodo mafioso" ha carattere oggettivo e si estende ai concorrenti a condizione che l'uso del metodo sia conosciuto o ignorato per colpa ai sensi dell'art.59 c.p.
Norma relativa all'illecita concorrenza; la condanna relativa a tale capo è divenuta irrevocabile per i fatti successivi al 29/10/2005, fatto che ha rilevanza per la conferma della responsabilità personale.
art.12-sexies L.356/1992
Norma sulla confisca per i beni strumentali o frutto del reato: l'applicazione richiede un esame compiuto e motivato della provenienza dei beni e della loro strumentalità/proporzione; la Corte ha rimesso la decisione per carenze motivazionali del giudice di merito.
Criterio per l'estensione delle circostanze (anche oggettive) ai concorrenti: è necessario che la circostanza sia stata conosciuta o ignorata per colpa dal concorrente; tale principio si applica anche alle circostanze di natura oggettiva come il metodo mafioso.
Riferimento normativo citato in relazione all'art.59: la previsione di art.118 non modifica il criterio generale di imputazione delle circostanze previsto da art.59 c.p.
Disciplina dei criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche: il giudice di merito effettua un giudizio di fatto motivato che in sede di legittimità è sindacabile solo se contraddittorio o carente.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), invocata nel ricorso per enunciare i profili di censura.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione dei motivi nella cassazione: il ricorso è stato riprodotto nei limiti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- L'aggravante "agevolazione mafiosa" richiede prova della consapevolezza del singolo concorrente della finalità di favorire l'organizzazione: sospetti o indizi vaghi non sono sufficienti.
- Il "metodo mafioso", nella sua forma oggettiva, può estendersi ai coautori solo se è dimostrabile che sia stato conosciuto o ignorato per colpa dal concorrente (art.59 c.p.): la detenzione del soggetto e la mancata gestione diretta dell'attività possono indebolire l'attribuzione dell'aggravante senza elementi probatori concreti.
- La confisca ex art.12-sexies L.356/1992 richiede un esame motivato della strumentalità o della provenienza illecita dei beni; il giudice d'appello deve affrontare e confutare le specifiche prove difensive (es. relazioni tecniche) altrimenti la decisione va annullata e rinviata.
- In cassazione l'annullamento senza rinvio è appropriato quando sussiste un vuoto probatorio che non può essere colmato con un nuovo giudizio di merito; in tali casi la statuizione aggravante va esclusa direttamente dalla Corte di legittimità.
- La rimozione di una aggravante incide direttamente sulla determinazione della pena e può comportare l'eliminazione di pene accessorie (es. interdizione) se la pena principale rideterminata scende al di sotto dei limiti previsti per l'applicazione delle accessorie.
- Il giudice del merito, nel valutare le attenuanti generiche, deve motivare il rifiuto o il riconoscimento con riferimento ai parametri dell'art.133 c.p., ma non è tenuto a esaminare esaurientemente ogni singolo parametro purché la motivazione sia non contraddittoria e adeguata.
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