Sentenza del 17/02/2016 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Rilevanza penale - Raddoppio termini - Presentazione della denuncia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia il principio applicabile al raddoppio dei termini di accertamento quando emergono fatti di rilevanza penale, ma non riporta gli estremi della controversia, le parti, gli atti impugnati né i motivi specifici del ricorso. La questione riguarda la tempestività della denuncia all’autorità giudiziaria e l’applicazione della disciplina introdotta nel 2015, inclusa la norma transitoria.
La decisione
Non sono riportati il giudice, il grado, l’esito del giudizio, le statuizioni sulle spese o gli eventuali importi. Dal principio riportato si ricava che, per la disciplina introdotta nel 2015, il raddoppio dei termini opera soltanto se la denuncia è presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria; per gli atti di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, si applica invece la disciplina transitoria, che ammette il raddoppio se la denuncia è presentata entro i termini raddoppiati.
Norme richiamate
La disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi è stata modificata nel 2015: per il regime nuovo, il raddoppio collegato alla rilevanza penale presuppone che la denuncia sia presentata o trasmessa entro il termine ordinario.
Per gli accertamenti in materia di IVA vale il medesimo criterio: secondo la disciplina introdotta nel 2015, la denuncia deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria perché operi il raddoppio dei termini.
D.lgs. n. 128/2015, disciplina transitoria
Per gli atti di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi il regime transitorio: il raddoppio può operare se la denuncia è presentata entro i termini raddoppiati.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti alla disciplina introdotta nel 2015, non basta che la denuncia di reato sia trasmessa entro il termine raddoppiato: deve essere presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento.
- Occorre verificare la data di notifica dell’atto di accertamento: se era già notificato all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, può applicarsi la disciplina transitoria, che consente il raddoppio quando la denuncia è presentata entro il termine raddoppiato.
- La data di presentazione della denuncia e il regime temporale applicabile sono quindi determinanti per stabilire se l’accertamento sia tempestivo; il testo fornito non consente invece di identificare l’esito concreto di una controversia o il vincitore.
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