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Sentenza

Sentenza n. 2234/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 81/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025, resa dalla Corte d’Appello di Messina, sez. Lavoro, nel giudizio R.G. n. 762/2022, notificata in data 11 aprile 2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, n. 81/2025, recante condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, n. 81/2025, notificata all’Ente e non impugnata. La pronuncia aveva condannato l’Ente Parco dei Nebrodi al pagamento di euro 232.549,15, oltre accessori nei limiti di legge e spese dei gradi di giudizio. Nonostante le diffide stragiudiziali, l’Amministrazione non ha dimostrato l’integrale adempimento. Il ricorrente ha inoltre domandato l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Ente, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’inadempimento dell’Ente. Ha dichiarato l’obbligo dell’Ente Parco dei Nebrodi di corrispondere la sorte capitale di euro 232.549,15, gli accessori dovuti nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e le spese dei gradi di merito risultanti dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Ha assegnato all’Ente sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione, inclusa la quantificazione degli accessori e delle spese. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora: trattandosi di una condanna pecuniaria già assistita da interessi e accessori per il ritardo, l’ulteriore misura avrebbe prodotto una duplicazione satisfattiva eccedente la funzione propria dell’astreinte e quindi iniqua. L’Ente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    La penalità di mora può essere negata nelle ottemperanze aventi a oggetto una condanna al pagamento di somme quando il ritardo sia già compensato da interessi e accessori previsti dalla legge o dal titolo, per evitare una duplicazione satisfattiva iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici costituisce presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Disciplina gli accessori dovuti sulle somme oggetto della condanna, richiamata dal giudicato e dal TAR ai fini dell’integrale quantificazione del credito.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, determinando le principali componenti del credito nei limiti risultanti dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell’interessato in caso di inutile decorso del termine, con il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di quantificare gli accessori dovuti in conformità al titolo.
  • Nelle ottemperanze relative a condanne pecuniarie, la penalità di mora può essere negata quando il ritardo nell’adempimento sia già compensato da interessi o altri accessori previsti dalla legge o dal titolo giudiziale, poiché l’ulteriore misura compulsoria determinerebbe una duplicazione satisfattiva e un risultato iniquo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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