Cassazione Penale, Sentenza n. 37084/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su un unico motivo: violazione di norme processuali rilevanti a pena di nullità/inutilizzabilità in riferimento agli artt. 195 e 507 c.p.p. L'imputato censura l'ammissione della testimonianza del teste Sechi (che sarebbe stata disposta senza i presupposti o senza identificazione del teste) e la successiva acquisizione, a seguito del decesso del Sechi, di un'annotazione di servizio firmata dallo stesso contenente il riconoscimento dell'imputato tramite visione di fotogrammi di videosorveglianza. Il ricorrente sostiene che l'annotazione non fosse atto irripetibile (poiché altri colleghi avrebbero potuto visionare le immagini e ripetere il riconoscimento) e che quindi la sua acquisizione fosse illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima l'ammissione della testimonianza del Sechi (non rilevante se puntualmente richiamata all'art. 195 o all'art. 507 c.p.p.) visto che era necessaria per ricollegare l'identità dell'autore del fatto alla persona ripresa dalle telecamere. Avendo poi il teste deceduto, la Corte ha ammesso l'annotazione di servizio con i fotogrammi ai sensi dell'art. 512 c.p.c., considerandola atto irripetibile nelle parti (giorno, ora, luogo del prelievo del nastro e l'attestazione che la registrazione riprende il momento del reato nonché il riconoscimento del soggetto da parte del Sechi), elementi che potevano essere riferiti solo da quel teste. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale insufficiente motivazione del provvedimento di assunzione di nuove prove non comporta di per sé l'inutilizzabilità della prova. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Previsione relativa all'ammissione della testimonianza quando questa sia resa con modalità particolari; la Corte ha ritenuto che, anche se non specificato dall'atto impugnato, potessero sussistere i presupposti per l'ammissione della deposizione in vista del collegamento dell'identità dell'autore del reato alla persona ripresa dalle telecamere
Norma che consente l'assunzione di prove nuove o supplementari; la Corte ha osservato che l'esercizio di tale potere da parte del giudice non determina automaticamente inutilizzabilità della prova anche se la motivazione è insufficiente
Consente l'acquisizione di atti in caso di impossibilità di escussione della persona; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina in quanto, a seguito del decesso del teste, l'annotazione di servizio era l'unico modo per acquisire le attestazioni irripetibili rese dal Sechi
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. legge 18/12/2020 n.176
Norma emergenziale che ha reso possibile trattare il ricorso senza l'intervento in udienza delle parti, le quali hanno concluso per iscritto
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche; applicata per condannare il ricorrente alle spese e agli oneri previsti
Massime di principio
- La testimonianza ammessa ai sensi degli artt. 195 o 507 c.p.p. non è automaticamente invalida se il provvedimento che l'ha disposta non riporta con precisione la norma invocata; conta la sussistenza dei presupposti concreti per l'ammissione.
- Quando un teste ammesso in dibattimento muore, il giudice può acquisire le annotazioni o gli atti da lui redatti se contengono attestazioni 'irripetibili' (es.: data/ora/prelievo del nastro, dichiarazione che la registrazione riguarda il momento del reato, riconoscimento personale); tali elementi possono giustificare l'acquisizione ex art. 512 c.p.c.
- Non tutto ciò che riguarda la visione di filmati è necessariamente 'irripetibile': il semplice riconoscimento dalla visione delle immagini potrebbe essere ripetuto da altro operatore che vede gli stessi fotogrammi, mentre le dichiarazioni soggettive, la catena di custodia o attestazioni temporali possono essere irripetibili.
- La carenza o insufficienza della motivazione con cui il giudice dispone l'assunzione di nuove prove non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova stessa; l'ordinamento non prevede sanzione automatica di nullità in tutti i casi.
- In cassazione i vizi processuali devono essere rilevanti e non manifestamente infondati: ricorsi che appaiono manifestamente privi di fondamento sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.
- Nel valutare l'ammissibilità di documenti o annotazioni prodotti post mortem di un teste, occorre distinguere tra elementi meramente ricavabili dalla visione delle immagini (potenzialmente ripetibili) e le dichiarazioni personali, cronologiche e di catena di custodia che solo il teste poteva rendere (irripetibili).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2022 del 30/09/2022
- Sentenza penale · 30 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →