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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13258/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per violazioni del codice della strada. Con due motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. per asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità, rilevando che il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato gli indici ostativi alla particolare tenuità e che la pena irrogata, collocata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiedeva una motivazione specifica ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza, richiamata come capo A della condanna confermata

  • art. 116, commi 1, 15 e 17, cod. strada

    norma incriminatrice contestata per il capo B della condanna confermata

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; la motivazione specifica sul trattamento sanzionatorio è necessaria solo se la pena è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due presupposti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è sufficiente il solo contenuto modesto del fatto.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., potendo escludere la non punibilità quando gli indici fattuali evidenzino una offensività non tenue.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve necessariamente essere analitica quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tale ipotesi la scelta rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito sulla particolare tenuità del fatto o sulla quantificazione della pena, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non illogica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàGuida in stato di ebbrezzaFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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