Cassazione Penale, Ordinanza n. 13258/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda per violazioni del codice della strada. Con due motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. per asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità, rilevando che il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato gli indici ostativi alla particolare tenuità e che la pena irrogata, collocata in misura media o prossima al minimo edittale, non richiedeva una motivazione specifica ulteriore.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza, richiamata come capo A della condanna confermata
art. 116, commi 1, 15 e 17, cod. strada
norma incriminatrice contestata per il capo B della condanna confermata
la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; la motivazione specifica sul trattamento sanzionatorio è necessaria solo se la pena è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza di due presupposti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non è sufficiente il solo contenuto modesto del fatto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., potendo escludere la non punibilità quando gli indici fattuali evidenzino una offensività non tenue.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve necessariamente essere analitica quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tale ipotesi la scelta rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito sulla particolare tenuità del fatto o sulla quantificazione della pena, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non illogica e coerente.
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