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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19493/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato la condanna di primo grado. Due motivi principali: (1) nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per avere il pubblico ministero modificato la contestazione in furto in assenza dell'imputato e quindi senza il suo consenso ex art. 518, comma 2 c.p.p.; il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe condannato per l'imputazione modificata (furto) e non per la ricettazione inizialmente contestata; (2) illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione al riconoscimento delle aggravanti di cui ai nn. 6 e 8-bis dell'art. 625 c.p.: si censura l'utilizzo della sola denuncia della persona offesa (deceduta) quale elemento probatorio sul luogo del fatto e la mancata valutazione in contraddittorio, con la conseguente insinuazione che al più sarebbe configurabile un furto semplice, improcedibile per difetto di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente parta da un presupposto errato: il Tribunale di primo grado aveva effettivamente riqualificato il fatto in ricettazione (art. 648 c.p.), quindi non si pone il problema della modifica della contestazione operata dal P.M. e del consenso ex art. 518 c.p.p.; in ogni caso non si sarebbe trattato di fatto nuovo che richiedesse il consenso. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché consiste in una richiesta di rivalutazione del contenuto probatorio (valutazione della credibilità della denuncia della persona offesa) che non denuncia travisamento degli elementi ma mera discordanza valutativa, e perché non sono fornite ragioni serie per escludere la credibilità delle dichiarazioni acquisite anche dopo il decesso della persona offesa. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza (Sez. U., Filardo) che limita l'ammissibilità dei motivi diretti a criticare la motivazione di merito. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione del 28/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta norma violata per nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione di primo grado aveva rinvenuto ricettazione e non la modifica contestata dal P.M.

  • art. 518, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il consenso dell'imputato alla mutata contestazione: la Corte ha osservato che non era applicabile perché non c'era fatto nuovo o perché il giudice non aveva accolto la modifica del P.M.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la sentenza di primo grado è stata motivata in termini di ricettazione, e ciò ha reso non rilevante la modifica della contestazione in furto da parte del P.M.

  • art. 624 e art. 625 nn. 6 e 8-bis c.p.

    Norme sul furto e sulle aggravanti contestate: il ricorrente censurava il riconoscimento delle aggravanti (rapporto luogo/mezzi) ma la Cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera rivalutazione del fatto probatorio non consentita in sede di legittimità.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta in appello (menzionata nel quadro fattuale della causa).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova: il ricorrente l'ha invocata per censurare la valutazione della denuncia della vittima; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché mira a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione: la Corte ha richiamato che non è ammessa la censura della motivazione di merito (lett. e) attraverso un motivo di cui alla lett. c) quando si tratti di mera rivalutazione probatoria, salvo il caso di travisamento degli elementi probatori o di violazione di legge espressa.

  • art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n.103)

    Norma che consente la condanna alle spese e all'oblazione in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per imporre il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza richiamata per ribadire i limiti all'uso dei motivi in cassazione che implichino la rivalutazione del materiale probatorio e per precisare i confini dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito non accoglie la modifica della contestazione proposta dal pubblico ministero e riqualifica il fatto, non nasce il problema del consenso dell'imputato alla nuova contestazione (art. 518 c.p.p.).
  • In Cassazione i motivi che chiedono una semplice rivalutazione della credibilità dei testimoni o del contenuto della prova sono inammissibili: occorre dimostrare un travisamento del fatto o la violazione di norme di diritto specifiche per superare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.
  • La denuncia della persona offesa può essere acquisita e valutata anche se la persona è deceduta; la parte che la contesta deve proporre elementi precisi per mettere in dubbio la sua utilizzabilità o credibilità.
  • Quando si censura in cassazione la motivazione della sentenza, è necessario inquadrare il vizio nei limiti previsti dalla legge (es. error in iudicando con indicazione di travisamento o violazione di legge), altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento di somme a titolo di ammenda e alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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