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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 3746 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Spese di sponsorizzazione - erogazioni a favore di associazioni sportive- - costituiscono presunzione legale assoluta- deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale di somme corrisposte, in denaro o in natura, a società o associazioni sportive dilettantistiche per attività di sponsorizzazione. La questione centrale è se tali spese possano essere disconosciute per antieconomicità, sproporzione rispetto al fatturato o mancata inerenza, nonostante il rispetto delle condizioni e del limite annuo previsti dalla legge.

La decisione

È stato affermato che, fino all'importo annuo complessivo di 200.000 euro, le somme erogate a società o associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per presunzione legale assoluta, spese di pubblicità e si presumono inerenti all'attività d'impresa, purché siano rispettate le condizioni normative. Una volta accertata la sussistenza di tali condizioni, l'Amministrazione non può disconoscere la deducibilità invocando l'antieconomicità, l'irragionevole sproporzione rispetto al fatturato o agli utili, oppure qualificando la spesa come di rappresentanza.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, comma 8

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche costituisce, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

    La norma introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e dell'inerenza delle spese di sponsorizzazione entro il limite di 200.000 euro annui, quando siano presenti i requisiti previsti.

  • TUIR, articolo 74, comma 2

    Richiamato come riferimento per la disciplina fiscale delle spese di pubblicità e sponsorizzazione; la qualificazione normativa della spesa impedisce, in presenza dei requisiti, di trattarla come mera spesa di rappresentanza.

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite annuo di 200.000 euro e in presenza di una specifica attività promozionale, beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza.
  • Una volta dimostrati il pagamento, il beneficiario qualificato, il rispetto del limite e l'effettiva attività promozionale prevista, l'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la deduzione sulla base della sola antieconomicità o della sproporzione rispetto al fatturato o all'utile.
  • È comunque essenziale conservare contratto, fatture, prova dei pagamenti e documentazione dell'attività pubblicitaria concretamente svolta, poiché la presunzione opera solo se le condizioni normative risultano effettivamente rispettate.
  • La disciplina riguarda la qualificazione fiscale della spesa e non esclude controlli su elementi estranei ai requisiti normativi, come l'effettività dell'operazione, l'identità del beneficiario o la reale esecuzione della sponsorizzazione.

Testo integrale

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