Cassazione Penale, Ordinanza n. 07154/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo tre profili di censura: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nel diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il requisito della tenue offensività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per asserito uso improprio della motivazione per relationem. L'ordinanza non descrive in modo analitico i fatti di reato posti a fondamento della condanna di merito, ma chiarisce che la Corte d'appello aveva ritenuto apprezzabile il pregiudizio al bene giuridico tutelato e aveva escluso la prognosi favorevole necessaria per la sospensione condizionale, valorizzando anche elementi negativi e la presenza di una condanna intervenuta medio tempore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva già escluso in modo logico e giuridicamente corretto il presupposto della particolare tenuità dell'offesa, valorizzando il pregiudizio arrecato al bene giuridico protetto, a prescindere dalla mancata domanda risarcitoria della parte civile. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito, nel negare attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a indicare quelli decisivi in senso ostativo; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente escluso i presupposti della sospensione, sia sotto il profilo formale, per una condanna intervenuta medio tempore, sia sotto quello sostanziale, per la mancanza di una prognosi favorevole sul futuro comportamento della imputata. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto infondato, poiché i giudici di merito avevano esposto compiutamente le ragioni del convincimento, anche tramite motivazione per relationem. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede l'assenza del presupposto di offensività apprezzabile; se il bene giuridico tutelato risulta pregiudicato in modo non tenue, la causa di non punibilità va esclusa.
Nel valutare le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi elencati nella norma, ma può indicare quelli ritenuti prevalenti o ostativi.
La sospensione condizionale può essere negata quando difettano i presupposti formali o sostanziali, in particolare quando la prognosi sul futuro comportamento dell'imputata non è favorevole.
Sono state dedotte censure di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenute manifestamente infondate.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice accerti, con motivazione logica e coerente, un pregiudizio apprezzabile al bene giuridico protetto, anche in assenza di una domanda risarcitoria della parte civile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalle parti.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il diniego su elementi ostativi rilevanti, compresi i precedenti giudiziari o fatti sopravvenuti che escludano i presupposti formali e sostanziali del beneficio.
- La motivazione per relationem è legittima quando, letta con gli atti richiamati, consente di comprendere compiutamente le ragioni della decisione e non lascia senza risposta le censure difensive.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in mere contestazioni manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito completa e coerente.
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