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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10690/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza definitiva. La revoca era stata disposta perché, dopo quella condanna, l'interessato aveva riportato altre tre condanne a pene non sospese, che, sommate alla pena originariamente sospesa, superavano i limiti di legge previsti per la concedibilità del beneficio. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca sarebbe stata illegittima perché basata su un cumulo di pene superiore a quello effettivamente risultante dopo una successiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio in executivis: con altro provvedimento dello stesso giudice dell'esecuzione, infatti, era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle tre sentenze successive, con riduzione della pena complessiva. La censura era quindi diretta a contestare la base di calcolo della revoca e la rilevanza della rideterminazione ex art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, anche prendendo come riferimento la pena rideterminata in sede esecutiva per effetto della continuazione, il cumulo con la pena sospesa superava comunque i limiti di cui all'art. 163 c.p. e rendeva operante la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della revoca del beneficio, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va verificata con riguardo al momento in cui la sentenza concessiva del beneficio diviene irrevocabile, non alla data di commissione del reato stesso. Non essendo stata chiarita dal ricorrente la decisività della rideterminazione della pena ex art. 671 c.p.p. rispetto alla revoca, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    fissa i limiti di pena entro i quali può operare la sospensione condizionale; se il cumulo delle pene supera tali limiti, il beneficio non può restare fermo.

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato riporti una nuova condanna che, cumulata con quella sospesa, ecceda i limiti di legge.

  • art. 671 c.p.p.

    la rideterminazione della pena in esecuzione per effetto della continuazione non incide, nel caso esaminato, sulla legittimità della revoca se il nuovo cumulo resta comunque superiore ai limiti di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice deve verificare se il cumulo tra la pena sospesa e le pene successivamente inflitte superi i limiti quantitativi previsti dall'art. 163 c.p.; in tal caso la revoca è imposta dall'art. 168 c.p.
  • La rideterminazione della pena in sede esecutiva per effetto della continuazione non esclude la revoca del beneficio se, anche sulla base della nuova quantificazione, il limite legale risulta comunque superato.
  • In tema di revoca della sospensione condizionale per nuove condanne, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non alla sola data di commissione del reato successivo.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando non indica in modo concreto quale effetto decisivo potrebbe derivare dalla dedotta rideterminazione della pena rispetto al presupposto autonomo e sufficiente della revoca.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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