Cassazione Penale, Ordinanza n. 01906/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché i motivi dedotti non sono consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva un vizio di violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, l'impugnazione è consentita solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il motivo formulato non rientra tra quelli ammessi.
Norme richiamate
disciplinano la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso di patteggiamento l'impugnabilità è soggetta a limiti speciali.
limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente censure sul trattamento sanzionatorio concordato se non rientranti in tali ipotesi.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa al reato oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
- Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento, la violazione di legge riferita al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti quando la censura non rientri nelle ipotesi tassative di impugnabilità.
- Quando il motivo di ricorso eccede i limiti oggettivi di impugnazione propri del patteggiamento, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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