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Ordinanza

Ordinanza n. 1537/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 25.2.2025 e non concluso entro il termine del 27.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mathias Galizia il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e provvedimento di rigetto del 9 dicembre 2025 relativo al riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio serbato dal Ministero del turismo su un’istanza presentata il 25 febbraio 2025, il cui procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 27 marzo 2025. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il successivo provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, impugnati con motivi aggiunti. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti di rigetto. Il giudice rileva, in particolare, la mancanza allo stato di documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, con riferimento all’esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno.

La decisione

Il TAR ha preso atto che il provvedimento definitivo sopravvenuto ha fatto venir meno il silenzio impugnato. Poiché i difensori del ricorrente hanno dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Quanto alla domanda cautelare proposta contro gli atti di rigetto, l’istanza è stata respinta per mancanza di adeguato fumus boni iuris, poiché non risultava depositata documentazione idonea a comprovare il requisito dell’esercizio professionale in Germania per almeno un anno, richiesto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il possesso del requisito relativo all’esercizio per almeno un anno dell’attività professionale nello Stato di provenienza deve essere comprovato documentalmente; allo stato, tale prova non risultava depositata, con riferimento all’attività esercitata in Germania, ove la professione di guida turistica non risulta regolamentata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento definitivo determina il venir meno del silenzio oggetto dell’azione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla domanda avverso il silenzio.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il venir meno della materia propria del rito camerale relativo all’azione avverso il silenzio comporta la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per la mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento definitivo sull’istanza originariamente non esitata fa venir meno il silenzio impugnato e determina la sopravvenuta carenza di interesse all’azione avverso il silenzio, quando il ricorrente la dichiari in giudizio.
  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, sopravviene un provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti, il rito deve essere convertito da camerale a ordinario per consentire la trattazione della nuova domanda di annullamento.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il richiedente non produca la documentazione necessaria a dimostrare il requisito professionale prescritto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche, anche se la valutazione è espressamente riservata alla fase di merito.
  • Per una domanda di natura meramente pretensiva, la concessione della tutela cautelare richiede comunque la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; in mancanza di periculum in mora, la sospensione del provvedimento deve essere negata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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