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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30949/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado assolutoria, lo aveva condannato per il reato contestato in relazione a due episodi verificatisi il 23 e il 24 giugno 2018. Il ricorso contestava, in sostanza, la configurabilità del reato, l'idoneità minatoria delle frasi attribuite all'imputato e il loro collegamento con l'attività d'ufficio dei destinatari, oltre all'applicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e che fossero manifestamente infondate, quindi non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito su profili già adeguatamente scrutinati dai giudici di appello, i quali avevano ribaltato l'assoluzione di primo grado con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale e coerente rispetto alle risultanze processuali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Norma incriminatrice contestata; la Corte richiama la valutazione di configurabilità del reato e dell'idoneità minatoria delle frasi pronunciate dall'imputato nei confronti di soggetti qualificati nell'esercizio delle loro funzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito già compiuta in modo logico e coerente dal giudice di appello.
  • È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare la configurabilità del reato, l'idoneità offensiva o minatoria della condotta e la valutazione delle circostanze e della pena, quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo puntuale e immune da illogicità sulle ragioni della condanna.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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