Cassazione Penale, Ordinanza n. 36455/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio. Il primo motivo censurava la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, lamentando il diniego di una perizia o di un supplemento peritale. I motivi secondo e terzo, sovrapponibili, contestavano la qualificazione giuridica e la valutazione tecnica dell'arma oggetto di imputazione, sostenendo che non dovesse essere considerata arma comune da sparo e che mancasse l'efficienza all'uso dell'arma stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria perché, essendo stato scelto il rito abbreviato, la richiesta di perizia o supplemento peritale costituisce una mera sollecitazione probatoria e non un diritto alla prova, con conseguente insindacabilità del mancato esercizio del potere integrativo del giudice. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi all'arma, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la rivoltella calibro 6 Flobert è qualificabile come arma comune da sparo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975, a prescindere dal superamento della soglia di 7,5 joule prevista per altre categorie, e osservando che l'efficienza dell'arma è questione di merito non rivalutabile in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il mancato accoglimento della richiesta di perizia o di supplemento peritale nel rito abbreviato non integra il vizio di mancata assunzione di prova deducibile in cassazione, perché si tratta di una mera sollecitazione probatoria priva di un diritto alla prova.
art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
La rivoltella calibro 6 Flobert è qualificabile come arma comune da sparo, essendo irrilevante il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule prevista per altre categorie di armi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, la richiesta di perizia o di integrazione peritale non fa sorgere un autonomo diritto alla prova in capo all'imputato, sicché il suo mancato accoglimento non è normalmente deducibile come vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
- L'esercizio del potere del giudice dell'abbreviato di integrare d'ufficio il materiale probatorio non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di specifiche violazioni di legge eventualmente dedotte.
- In materia di armi, la rivoltella calibro 6 Flobert è considerata arma comune da sparo ai sensi della legge n. 110 del 1975; ai fini di tale qualificazione non rileva la soglia energetica di 7,5 joule prevista per altre categorie.
- La valutazione circa l'efficienza concreta dell'arma all'uso appartiene al giudizio di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la doglianza mira soltanto a un nuovo apprezzamento tecnico dei fatti.
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