Cassazione Penale, Sentenza n. 2368/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pati ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1) e per detenzione e spaccio di stupefacenti (capo 166). Il ricorso denunciava: (1) mancanza di autonoma motivazione dell'ordinanza originaria, frutto di 'copia-incolla' e redatta frettolosamente; (2) insufficienza degli elementi a sostenere la sussistenza dell'associazione (mancanza di affectio societatis e di accordo stabile, rilievo indebito dell'aggravante ex art. 416-bis.1); (3) incongruità e discrasie nelle intercettazioni e nelle prove a supporto della responsabilità per spaccio, con mancanza di indicazione di qualità/quantità della droga e possibile configurabilità della fattispecie lieve (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990); (4) decorrenza eccessiva del tempo rispetto agli episodi contestati e mancata attualità delle esigenze cautelari, con richiamo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente: ha rigettato i rilievi sul difetto di motivazione in forma generica e ha confermato la fondatezza degli indizi per le condotte di detenzione e spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990). Tuttavia ha accolto la censura sull'assenza di elementi idonei a dimostrare la partecipazione stabile del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico (insufficienza della mera ripetuta fornitura da Esposito per provare l'affectio societatis). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla gravità indiziaria per il reato associativo e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sulla gravità degli indizi e per la rivalutazione delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Riferita nella censura sulla motivazione; la Corte richiede specificità nella indicazione degli elementi di motivazione omessi per ritenere fondata l'eccezione di nullità
Norma richiamata nell'ambito delle impugnazioni contro i provvedimenti cautelari e della valutazione del riesame; la Corte sottolinea l'onere della parte di indicare elementi specifici
Richiamato in relazione alle regole di valutazione delle prove e della motivazione (uso formale nella censura difensiva)
Norma procedurale evocata nei motivi di ricorso relativi alla motivazione e alla valutazione della gravità indiziaria
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione e all'esame degli atti nel procedimento cautelare
La Corte ha ritenuto che, sulla base di intercettazioni e monitoraggio video, sussistano indizi sufficienti per la responsabilità per detenzione e spaccio; ha escluso la configurabilità della forma lieve (comma 5) dato il quadro probatorio
Richiamato in relazione alla distinzione tra concorso/reato continuato e associazione finalizzata al traffico: la Corte afferma che la mera frequente fornitura non prova di per sé l'accordo stabile richiesto per l'associazione
Evocata dal ricorrente per contestare l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto necessario rivalutare le esigenze cautelari dopo l'annullamento della qualificazione associativa
art. 416-bis (c.d. art. 416-bis.1 nel testo) c.p.
L'aggravante/affiliazione è stata censurata come non provata: la Corte ha osservato che non basta l'obbligo di rifornirsi presso un canale per dimostrare l'adesione al programma associativo
Norma usata per il rinvio: il provvedimento è annullato e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e le esigenze cautelari
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare per 'copia-incolla' è necessario indicare in modo puntuale quali passaggi o omissioni abbiano impedito una diversa valutazione: la generica contestazione formale non è sufficiente in Cassazione
- La configurabilità del reato associativo richiede elementi che dimostrino un accordo stabile (affectio societatis) e un impegno reciproco alla commissione reiterata di reati; la mera e ripetuta fornitura di droga a un fornitore, da sola, non prova l'appartenenza strutturata al gruppo
- Elementi indiziari di detenzione e spaccio possono essere ritenuti sufficienti anche se esistono parziali discrasie nelle intercettazioni, purché la valutazione complessiva (intercettazioni, monitoraggio video, accessi) costituisca un quadro logico-coerente; le critiche sulle discrasie implicano un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità
- Se viene meno la qualificazione più grave (es. associazione), il giudice deve riconsiderare l'attualità e la proporzione delle misure cautelari; la perdurante custodia cautelare non è automatica quando si affievoliscono i profili di gravità indiziaria
- Le dichiarazioni di collaboratori e le affermazioni generiche contenute nelle ordinanze richiedono adeguata verifica e riscontri: giudizi generali dei collaboratori non possono sostituire prove dirette sull'affiliazione di ciascun indagato
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