Cassazione Penale, Ordinanza n. 41082/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 1 ottobre 2024, articolava tre motivi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che tali censure si risolvevano, da un lato, in un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata e, dall'altro, nella riproposizione dei medesimi profili già esaminati e respinti dal giudice di merito: in particolare, la contestazione della configurabilità del reato e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva già affrontato e disatteso tali questioni con argomenti giuridici corretti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente la possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando sul punto Corte cost. n. 186 del 2000. Non emergono dal testo altri dettagli sulla natura del reato o sull'esito di merito oltre al fatto che la questione verteva sulla configurabilità del reato e sull'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che la questione era già stata correttamente vagliata e disattesa nel giudizio di merito; il ricorso che si limita a riproporla in modo generico è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
- La riproposizione di censure già esaminate e motivate dal giudice di appello, senza indicare specifici errori logico-giuridici, non integra un valido motivo di ricorso.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere veicolata con motivi puntuali; se la relativa questione è già stata correttamente affrontata e respinta nei gradi di merito, la mera reiterazione in cassazione non consente l'esame del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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