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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00431/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di un giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale nei confronti di una ex dipendente, quest'ultima aveva proposto querela di falso contro un certificato di pagamento relativo a lavori di recupero edilizio finanziati con contributi regionali, convenendo l'ente che aveva prodotto il documento. Il Tribunale di Pisa aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Procura regionale, ritenendo inapplicabile il foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. perché la Corte dei conti non sarebbe un'Amministrazione statale. La società ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la nozione di Amministrazione dello Stato del r.d. n. 1611/1933 debba essere interpretata estensivamente sino a ricomprendere anche la Procura della Corte dei conti, quale organo che agirebbe anche a tutela dell'interesse concreto della pubblica amministrazione danneggiata e che godrebbe di una legittimazione straordinaria a compiere atti processuali nell'interesse pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non contenesse una vera e propria statuizione decisoria sulla competenza: il giudice di merito si era limitato, in motivazione, a considerare infondata l'eccezione di incompetenza e, nel dispositivo, aveva soltanto disposto la prosecuzione del giudizio con l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., senza rimettere la causa in decisione né formulare l'invito di cui all'art. 189 c.p.c. Ne è derivato che il provvedimento non era impugnabile con regolamento di competenza. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per mancata costituzione dell'intimata e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina il foro erariale, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto dal giudice di merito; la Corte di cassazione non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del regolamento per difetto di una statuizione decisoria sulla competenza.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Il giudice di merito aveva assegnato i termini istruttori e tale comportamento è stato valorizzato dalla Corte come indice della natura ordinatoria del provvedimento, non decisoria sulla competenza.

  • art. 187, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio che distingue i provvedimenti decisori sulla competenza da quelli non ancora preclusivi, ove non sia stata rimessa la causa in decisione.

  • art. 177, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la valutazione può essere considerata non più discutibile solo quando il giudice abbia espresso una pronuncia inequivoca e oggettivamente decisoria.

  • art. 189 c.p.c.

    La sua mancata applicazione, insieme alla mancata rimessione della causa in decisione, è stata decisiva per escludere la natura decisoria del provvedimento impugnato.

  • r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della nozione di Amministrazione dello Stato, ma senza che la Corte si pronunci nel merito di tale tesi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamata per ricordare che, dopo la riforma, la decisione sulla competenza deve essere adottata con ordinanza anziché con sentenza, ma ciò non basta a rendere impugnabile ogni provvedimento ordinatorio.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata in relazione all'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, non basta che il giudice di merito richiami o respinga in motivazione l'eccezione di incompetenza: occorre una statuizione chiara, oggettivamente inequivoca e decisoria sulla competenza.
  • Quando il giudice, nel disattendere l'eccezione, si limiti ad adottare provvedimenti istruttori o di prosecuzione del giudizio senza rimettere la causa in decisione, la sua ordinanza ha natura ordinatoria e non è impugnabile con regolamento di competenza.
  • Dopo la riforma del 2009, la forma della decisione sulla competenza è l'ordinanza, ma la sua impugnabilità dipende sempre dal carattere realmente decisorio del provvedimento e non dalla sola veste formale.
  • La mancata rimessione della causa in decisione e l'assenza dell'invito a precisare le conclusioni sono indici rilevanti della natura non decisoria del provvedimento.
  • Nel giudizio di regolamento, la mancata costituzione dell'intimato esclude la liquidazione delle spese processuali; inoltre, per gli organi che esercitano funzioni pubbliche meramente processuali, non è configurabile una condanna alle spese in loro favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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