Cassazione Civile, Sentenza n. 32521/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da doValue contro l'ordinanza di chiusura anticipata dell'esecuzione promossa contro l'Associazione Anni Verdi. Questione giuridica centrale: se il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall'art. 41 D.Lgs. 385/1993 (TUB) sia applicabile alla liquidazione generale del patrimonio dell'associazione disciplinata dagli artt. 30 e 16 disp. att. c.c., per effetto del richiamo all'art. 201 e all'art. 51 della legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Associazione Anni Verdi: ha cassato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione avverso il provvedimento del 25/06/2019 (perchè l'opposizione era inammissibile e tardiva) e ha affermato il principio di diritto secondo cui, nella liquidazione generale del patrimonio di un'associazione ex art. 16 disp. att. c.c., non si applica il privilegio processuale dell'art. 41 TUB. Sulla base di tale principio, la Cassazione ha deciso nel merito (art. 384 c.p.c.) e ha respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da doValue avverso l'ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo dell'8/08/2019. Per la novità della questione le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 16 disp. att. cod. civ.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa per la liquidazione generale delle persone giuridiche; il rinvio viene però interpretato senza estendere automaticamente tutte le eccezioni previste per i procedimenti concorsuali rivolti alle imprese.
art. 30 cod. civ.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Fondamento della procedura di liquidazione generale; rileva per identificare la natura della procedura subita dall'Associazione (non impresa).
art. 201 R.D. 16/03/1942 n. 267 (legge fallimentare)
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
Stabilisce l'applicazione di norme fallimentari (fra cui l'art. 51) alla liquidazione coatta; la Corte ha ritenuto che tale rinvio non implichi automaticamente che l'eccezione del creditore fondiario (art. 41 TUB) si estenda alla liquidazione generale delle associazioni.
art. 51 legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267)
Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Principio generale di divieto delle azioni esecutive individuali a partire dall'apertura della procedura concorsuale; le eccezioni vanno interpretate restrittivamente e richiedono disposizione normativa espressa.
art. 41 D.Lgs. 385/1993 (TUB)
L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
Prevede un'eccezione al divieto dell'art. 51 per il creditore fondiario; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale e testuale della norma e ne ha escluso l'applicazione alla liquidazione generale delle associazioni, salvo espressa previsione di legge che estenda l'eccezione.
art. 617 cod. proc. civ.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha ricordato che l'opposizione deve essere tempestiva e diretta contro atti esecutivi sostanziali: l'impugnazione di un provvedimento di fissazione di udienza non è ammissibile come opposizione ex art. 617 quando l'atto non lesiona di per sé la sfera giuridica dell'opponente.
art. 111 cod. proc. civ.
Disciplina l'intervento nel giudizio di cassazione; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il successore a titolo particolare può intervenire in Cassazione solo se il dante causa non si era costituito nelle fasi di merito o se la costituzione non riguardava il diritto ceduto.
art. 384 e art. 360 c.p.c.; articoli delle Preleggi (art. 12 e art. 14)
Regole procedurali applicate (decidere nel merito senza rinvio; motivo di cassazione per violazione di norme processuali e di diritto). Le Preleggi richiamano che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall'art. 41 TUB è un'eccezione restrittiva al divieto generale di azioni esecutive individuali (art. 51 l.fall.) e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge (fallimento e alcune procedure concorsuali previste dalla normativa vigente); non si estende automaticamente a tutte le forme di liquidazione.
- Se il debitore è un'associazione sottoposta a liquidazione generale ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.c. la regola è il divieto di iniziative esecutive individuali; il creditore fondiario non può avviare o proseguire esecuzioni sui beni inclusi nella liquidazione, salvo che una norma espressa disponga il contrario.
- Prima di promuovere o proseguire un'esecuzione contro un ente in liquidazione generale, i creditori devono verificare la natura giuridica del soggetto procedurale (associazione vs impresa) e la specifica tipologia di procedura concorsuale applicabile: la disciplina cambia a seconda della qualifica e della normativa di richiamo.
- Le opposizioni ex art. 617 c.p.c. devono essere tempestive e rivolte contro atti esecutivi concretamente lesivi: atti processuali meramente organizzativi (es. provvedimenti di fissazione udienze) in genere non sono opponibili come atti esecutivi.
- L'intervento in Cassazione del successore a titolo particolare è ammissibile solo in casi ristretti (se il dante causa non si era costituito nelle fasi di merito o la costituzione non riguardava il diritto ceduto); altrimenti l'intervento è inammissibile.
- In presenza di questioni giuridiche non previste chiaramente dalla riforma della crisi/insolvenza, la giurisprudenza tenderà ad applicare le eccezioni in modo restrittivo e a privilegiare soluzioni coerenti con la natura della procedura (protezione della massa e par condicio creditorum).
- Prassi consigliata per i creditori: se il debitore è in liquidazione generale, iscrivere il credito e partecipare alla procedura di liquidazione o cercare tutela nelle forme previste per i crediti nella procedura stessa, evitando affidarsi ad azioni esecutive individuali che rischiano di essere considerate improcedibili.
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