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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12876/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del GUP di Parma che, escludendo l'aggravante della "violenza sulle cose", aveva ritenuto la fattispecie qualificabile ai sensi del primo comma dell'art. 614 c.p. e aveva disposto la restituzione degli atti al PM per esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta. Il PM ha contestato che tale restituzione fosse abnorme e illegittima perché effettuata al di fuori dei casi consentiti dall'art. 33 sexies c.p.p., con conseguente regressione procedimentale e rischio di stasi che impedirebbe al PM di formulare eventuali contestazioni suppletive in dibattimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per il prosieguo. La Corte ha chiarito che il potere del GUP di restituire gli atti ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p. è limitato alle ipotesi in cui, prendendo la qualificazione prospettata dall'accusa, l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con decreto di citazione diretta; se invece il PM ha esercitato l'azione contro un reato che richiede l'udienza preliminare, il giudice, pur potendo riqualificare il fatto, deve comunque celebrare l'udienza preliminare e non può determinare una regressione che precluda al PM la possibilità di contestazioni suppletive. La Corte ha inoltre richiamato il rischio di una stasi procedimentale qualora si imponesse al PM di chiedere la fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p. dopo che il giudice aveva già rifiutato la celebrazione.

Norme richiamate

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Consente al GUP di restituire gli atti al pubblico ministero solo nelle ipotesi in cui, secondo la qualificazione come prospettata dall'accusa, l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata mediante decreto di citazione diretta; non può essere impiegato per operare una regressione procedimentale quando l'accusa richiede l'udienza preliminare.

  • art. 614 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nella vicenda come possibile ricaduta di riqualificazione (si menziona il primo comma); la Corte rileva che la mera riqualificazione non legittima la restituzione degli atti se l'azione originaria richiedeva l'udienza preliminare.

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la restituzione degli atti al PM per la successiva richiesta di fissazione dell'udienza preliminare; la Corte sottolinea il conflitto operativo che può determinare stasi qualora il giudice abbia già rifiutato la celebrazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)

    Sez. U, n. 11 del 09/07/1997; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009; Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015; Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020; Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012; Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008

    La giurisprudenza definisce la nozione di 'abnormità' del provvedimento (strutturale o funzionale) e i limiti del potere del GUP di requalificare e restituire gli atti, specialmente quando la misura determinerebbe la stasi o l'impossibilità di proseguire il processo.

Massime di principio

  • Il GUP può restituire gli atti al PM ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. soltanto quando, prendendo per buona la qualificazione prospettata dall'accusa, l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata mediante decreto di citazione diretta.
  • Se il PM ha esercitato l'azione per un reato che richiede l'udienza preliminare, il GUP, anche se riqualifica il fatto, deve comunque celebrare l'udienza preliminare e non può far regressione procedimentale che precluda al PM di proporre contestazioni suppletive.
  • La restituzione degli atti che determina una 'regressione' del procedimento, con conseguente stasi o impedimento del prosieguo, può essere qualificata come provvedimento abnorme e va annullata.
  • Prima di disporre la restituzione degli atti per decreto di citazione diretta il giudice deve accertare che, secondo la qualificazione oggettiva, l'azione non richieda affatto l'udienza preliminare; non è sufficiente una riqualificazione formale che aggiri la funzione dell'udienza preliminare.
  • Il PM ha titolo a proporre ricorso contro ordinanze del GUP che comportino regressione procedimentale illegittima; la Cassazione può annullare senza rinvio se opera un corretto presidio di legalità e tutela del regolare svolgimento del processo.
  • In pratica, in situazioni simili occorre valutare se la modifica della qualificazione del fatto incida sul regime procedurale (citazione diretta vs udienza preliminare); se l'origine della procedura richiede l'udienza preliminare, il GUP non può sostituirla con la restituzione degli atti salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

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