Cassazione Penale, Sentenza n. 14188/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che, per effetto della morte dell'imputato, il reato a lui ascritto si è estinto e, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., ha dichiarato che non si deve procedere nei suoi confronti. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato e danneggiamento pluriaggravato (più capi di imputazione relativi a fatti commessi tra luglio e ottobre 2019). Il ricorrente aveva articolato un unico motivo di ricorso, ma nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto il decesso dell'imputato in data 14 ottobre 2023, come risultante da certificato in atti.
Norme richiamate
Il reato si estingue per la morte del reo; la morte determina l'estinzione del delitto attribuito all'imputato.
La morte dell'imputato comporta la declaratoria di non doversi procedere e la conseguente estinzione del processo penale nei suoi confronti.
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il procedimento penale estingue il reato a lui ascritto e impone al giudice la declaratoria di non doversi procedere; la decisione penale favorevole (annullamento) seguirà per questo motivo, anche se derivante dall'evento morte.
- Se la morte riguarda l'imputato mentre sono pendenti gradi di giudizio (es. ricorso in Cassazione), il giudice di legittimità deve verificare l'intervenuta estinzione e, se accertata, annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- Se in uno stesso procedimento vi sono più imputati o più capi di imputazione, l'estinzione per morte riguarda solo i reati attribuiti al deceduto; le posizioni degli altri imputati e i capi non interessati dalla morte possono proseguire autonomamente.
- La parte che venga a conoscenza della morte deve documentarla tempestivamente con certificato di morte agli atti del processo; il giudice ha il dovere di prendere atto d'ufficio dell'evento quando risultante dagli atti.
- L'estinzione del reato per morte non preclude, in generale, eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni: i diritti civili derivanti dal fatto possono essere fatti valere nei confronti dell'ente ereditario o tramite azioni civili separate, salvo specifiche norme che dispongano diversamente.
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