Cassazione Penale, Sentenza n. 30300/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/10/2023 che aveva in parte assolto e in parte confermato la condanna per vari episodi di corruzione e aveva disposto la confisca di due immobili. La ricorrente deduceva, in sintesi: utilizzazione in giudizio di dichiarazioni contenute in informative della Polizia non acquisite nel dibattimento (violazione art. 526 c.p.p.), travisamento della prova circa titolarità del conto e proprietà immobiliare, vizio di motivazione sulla qualificazione della sua condotta (consulenza vs. corruzione), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e illegittima conferma della confisca nonostante l'assoluzione per autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondati alcuni motivi di ricorso. Ha accolto i motivi che denunciavano l'utilizzo di dichiarazioni non acquisite al dibattimento (capo 1A, 1H, 1L, 1M, 1N) e il capo 13 (utilizzo delle dichiarazioni di Tian Mengy), constatando che tali dichiarazioni hanno concretamente inciso sulla decisione: per questi capi la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca dei due immobili: la confisca era stata disposta in primo grado con riferimento all'autoriciclaggio ma la ricorrente è stata assolta in appello da quel reato; la Cassazione ha annullato senza rinvio la statuizione sulla confisca e disposto la restituzione degli immobili all'avente diritto. Per il resto (altri capi di imputazione) il ricorso è stato rigettato e la sentenza di appello confermata: dunque rimangono ferme condanne per altri episodi corruttivi e la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
Norma relativa al reato inizialmente contestato e poi oggetto di proscioglimento da parte della Corte d'appello; qui citata in relazione all'assoluzione intervenuta per talune imputazioni.
Norme sulla corruzione (primo e secondo comma): la sentenza di merito ha ritenuto provata, per vari capi, la sussistenza di un sistema corruttivo tra la ricorrente e il pubblico ufficiale Filardi.
Regola l'utilizzabilità in dibattimento di atti o dichiarazioni non acquisiti; la Cassazione ha ritenuto che dichiarazioni contenute in informative non acquisibili per mancanza di consenso non potevano essere valorizzate e che la loro utilizzazione ha inciso sul giudizio, giustificando l'annullamento per quei capi.
Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili di altri procedimenti come prova di fatti storici; la Corte ha ribadito che tale acquisizione non autorizza l'utilizzo automatico delle dichiarazioni ivi contenute e che le sentenze acquisite vanno corredate da riscontri nel processo ad quem (richiamo agli artt. 187 e 192 c.p.p.).
art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento relativo ai limiti di utilizzazione delle dichiarazioni riportate in sentenze di rito abbreviato: le dichiarazioni restano soggette al regime di utilizzabilità previsto per il procedimento in cui sono state rese.
art. 187 e art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati come regole che impongono al giudice di verificare e ricercare riscontri nel processo ad quem quando si utilizza una sentenza irrevocabile quale elemento di prova; la Cassazione ha ritenuto che, per i capi confermati, la Corte territoriale ha osservato tale dovere.
Delitto di traffico di influenze illecite: evocato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa, la Corte ha escluso che i fatti dessero luogo a tale figura e ha ritenuto provato il patto corruttivo.
art. 240, art. 240-bis e art. 648-quater cod. pen.
Norme richiamate in tema di confisca e confisca allargata: la Cassazione ha ritenuto illegittima la conferma della confisca perché fondata sul reato per il quale la ricorrente era stata assolta in appello; ha annullato senza rinvio la statuizione confiscatoria e ordinato la restituzione degli immobili.
Richiamato in ordine alla legalità della prova e all'acquisizione di atti, come riferimento ai limiti dell'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.
art. 111 Cost.
Cortese riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha chiarito come, nell'acquisizione di sentenze irrevocabili, il momento del contraddittorio si realizzi nella fase di valutazione e utilizzazione nel processo ad quem.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese durante le indagini e riportate in informative non possono essere utilizzate nel dibattimento se non sono state legittimamente acquisite o se non è stato espresso consenso all'utilizzazione per la parte contenutistica delle dichiarazioni: violazioni dell'art. 526 c.p.p. che incidono concretamente sulla decisione comportano annullamento e rinvio.
- L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. vale come prova di fatti storici ma non legittima l'uso automatico delle dichiarazioni ivi riportate; il giudice del processo ad quem deve cercare e valutare riscontri specifici (art. 187 e 192 c.p.p.) nel pieno rispetto del contraddittorio.
- Quando la decisione di merito si fonda su elementi che risultano illegittimamente utilizzati e tali elementi hanno inciso sulla motivazione, è necessario annullare e rinviare la decisione per consentire un nuovo esame libero da quelle evidenze.
- La mera coincidenza temporale tra pagamenti e fasi amministrative non è di per sé sufficiente a provare la corruzione; il giudice deve motivare e giustificare collegamenti temporali e ammontari, specialmente se emergono importi anomali rispetto agli altri casi.
- La confisca disposta come profitto o strumento di un reato deve poggiare su una statuizione di condanna per quel reato: se la condanna è poi esclusa in grado successivo, la confisca riferita a quel reato deve essere riesaminata e, se illegittima, revocata; la Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione confiscatoria se il vizio è evidente.
- Nel valutare la titolarità e la riconducibilità di risorse (conti, immobili), il giudice può considerare non solo l'intestazione formale ma anche gli elementi sostanziali di condivisione di interessi e di utilizzo patrimoniale nella ricostruzione del profitto illecito, purché adeguatamente motivato.
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