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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30300/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/10/2023 che aveva in parte assolto e in parte confermato la condanna per vari episodi di corruzione e aveva disposto la confisca di due immobili. La ricorrente deduceva, in sintesi: utilizzazione in giudizio di dichiarazioni contenute in informative della Polizia non acquisite nel dibattimento (violazione art. 526 c.p.p.), travisamento della prova circa titolarità del conto e proprietà immobiliare, vizio di motivazione sulla qualificazione della sua condotta (consulenza vs. corruzione), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e illegittima conferma della confisca nonostante l'assoluzione per autoriciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondati alcuni motivi di ricorso. Ha accolto i motivi che denunciavano l'utilizzo di dichiarazioni non acquisite al dibattimento (capo 1A, 1H, 1L, 1M, 1N) e il capo 13 (utilizzo delle dichiarazioni di Tian Mengy), constatando che tali dichiarazioni hanno concretamente inciso sulla decisione: per questi capi la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla confisca dei due immobili: la confisca era stata disposta in primo grado con riferimento all'autoriciclaggio ma la ricorrente è stata assolta in appello da quel reato; la Cassazione ha annullato senza rinvio la statuizione sulla confisca e disposto la restituzione degli immobili all'avente diritto. Per il resto (altri capi di imputazione) il ricorso è stato rigettato e la sentenza di appello confermata: dunque rimangono ferme condanne per altri episodi corruttivi e la rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma relativa al reato inizialmente contestato e poi oggetto di proscioglimento da parte della Corte d'appello; qui citata in relazione all'assoluzione intervenuta per talune imputazioni.

  • art. 319 e art. 321 cod. pen.

    Norme sulla corruzione (primo e secondo comma): la sentenza di merito ha ritenuto provata, per vari capi, la sussistenza di un sistema corruttivo tra la ricorrente e il pubblico ufficiale Filardi.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzabilità in dibattimento di atti o dichiarazioni non acquisiti; la Cassazione ha ritenuto che dichiarazioni contenute in informative non acquisibili per mancanza di consenso non potevano essere valorizzate e che la loro utilizzazione ha inciso sul giudizio, giustificando l'annullamento per quei capi.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili di altri procedimenti come prova di fatti storici; la Corte ha ribadito che tale acquisizione non autorizza l'utilizzo automatico delle dichiarazioni ivi contenute e che le sentenze acquisite vanno corredate da riscontri nel processo ad quem (richiamo agli artt. 187 e 192 c.p.p.).

  • art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento relativo ai limiti di utilizzazione delle dichiarazioni riportate in sentenze di rito abbreviato: le dichiarazioni restano soggette al regime di utilizzabilità previsto per il procedimento in cui sono state rese.

  • art. 187 e art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamati come regole che impongono al giudice di verificare e ricercare riscontri nel processo ad quem quando si utilizza una sentenza irrevocabile quale elemento di prova; la Cassazione ha ritenuto che, per i capi confermati, la Corte territoriale ha osservato tale dovere.

  • art. 346-bis cod. pen.

    Delitto di traffico di influenze illecite: evocato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa, la Corte ha escluso che i fatti dessero luogo a tale figura e ha ritenuto provato il patto corruttivo.

  • art. 240, art. 240-bis e art. 648-quater cod. pen.

    Norme richiamate in tema di confisca e confisca allargata: la Cassazione ha ritenuto illegittima la conferma della confisca perché fondata sul reato per il quale la ricorrente era stata assolta in appello; ha annullato senza rinvio la statuizione confiscatoria e ordinato la restituzione degli immobili.

  • art. 514 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla legalità della prova e all'acquisizione di atti, come riferimento ai limiti dell'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

  • art. 111 Cost.

    Cortese riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha chiarito come, nell'acquisizione di sentenze irrevocabili, il momento del contraddittorio si realizzi nella fase di valutazione e utilizzazione nel processo ad quem.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese durante le indagini e riportate in informative non possono essere utilizzate nel dibattimento se non sono state legittimamente acquisite o se non è stato espresso consenso all'utilizzazione per la parte contenutistica delle dichiarazioni: violazioni dell'art. 526 c.p.p. che incidono concretamente sulla decisione comportano annullamento e rinvio.
  • L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. vale come prova di fatti storici ma non legittima l'uso automatico delle dichiarazioni ivi riportate; il giudice del processo ad quem deve cercare e valutare riscontri specifici (art. 187 e 192 c.p.p.) nel pieno rispetto del contraddittorio.
  • Quando la decisione di merito si fonda su elementi che risultano illegittimamente utilizzati e tali elementi hanno inciso sulla motivazione, è necessario annullare e rinviare la decisione per consentire un nuovo esame libero da quelle evidenze.
  • La mera coincidenza temporale tra pagamenti e fasi amministrative non è di per sé sufficiente a provare la corruzione; il giudice deve motivare e giustificare collegamenti temporali e ammontari, specialmente se emergono importi anomali rispetto agli altri casi.
  • La confisca disposta come profitto o strumento di un reato deve poggiare su una statuizione di condanna per quel reato: se la condanna è poi esclusa in grado successivo, la confisca riferita a quel reato deve essere riesaminata e, se illegittima, revocata; la Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione confiscatoria se il vizio è evidente.
  • Nel valutare la titolarità e la riconducibilità di risorse (conti, immobili), il giudice può considerare non solo l'intestazione formale ma anche gli elementi sostanziali di condivisione di interessi e di utilizzo patrimoniale nella ricostruzione del profitto illecito, purché adeguatamente motivato.

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