Cassazione Penale, Sentenza n. 48457/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà del 15/03/2023 che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 13/02/2023, che aveva disposto la custodia in carcere per Marincola per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e concorso in estorsione pluriaggravata. Il ricorrente deduceva, con unico motivo (ex art. 173 disp.att. c.p.p.), violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e mancata valutazione della gravità indiziaria, sostenendo di non aver partecipato materialmente all'aggressione (essendosi mantenuto passivo) e che le intercettazioni producevano solo commenti a notizie di stampa, non idonee a dimostrare la partecipazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame circa la gravità indiziaria: il Tribunale aveva rilevato il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'aggressione finalizzata all'estorsione, riconoscendo che la sua presenza silente costituiva un contributo morale a rafforzare il proposito criminoso, e aveva considerato rilevanti anche conversazioni intercettate in cui il ricorrente partecipava a discussioni attinenti a indagini per fatti di mafia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto di "apporto concreto" ai fini dell'art. 416-bis e ha giudicato che il giudizio di gravità indiziaria fosse congruamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; la decisione è stata emessa ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p. e art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
La Corte ha richiamato la disciplina sull'impugnazione per motivi di vizio di motivazione nel giudizio di legittimità e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi del comma terzo, valorizzando i limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione degli elementi indiziari
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Si tratta dei profili di doglianza parzialmente richiamati dal ricorrente (vizio di motivazione e travisamento delle risultanze); la Corte ha ritenuto che tali censure non comprovassero difetti tali da inficiare la valutazione della gravità indiziaria operata dal giudice del riesame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come metodo di riassunto del motivo in cassazione; utilizzata per l'esposizione sintetica del motivo unico
La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, interpreta la norma estendendo la nozione di partecipazione mafiosa anche a condotte che evidenzino un "apporto concreto", seppur minimo ma riconoscibile, alla vita dell'associazione, idoneo a dimostrare inserimento attivo e stabilità
Sezioni Unite, Sentenza n. 36958 del 27/05/2021
Richiamata per precisare il criterio interpretativo dell'art. 416-bis: è indice di partecipazione punibile ogni condotta che evidenzi un apporto concreto, anche minimo, riconoscibile e con carattere di stabilità
Sezioni Unite, Sentenza n. 11 del 22/03/2000
Richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nel giudizio cautelare: la Corte di Cassazione verifica la congruenza logica della motivazione del giudice del merito, non riesaminando i fatti in termini sostanziali
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del merito, non riesamina i fatti nel merito.
- La presenza ad un fatto criminoso, anche senza partecipazione materiale, può integrare un "contributo" rilevante ai fini della gravità indiziaria se la condotta passiva rafforza il proposito del soggetto agente (contributo morale).
- Intercettazioni che, prese isolate, sembrino semplici commenti a notizie possono comunque assumere rilievo probatorio se inserite in un contesto fattuale più ampio (es. coinvolgimento in estorsione, riferimenti a tematiche associative) e contribuiscono alla valutazione complessiva della partecipazione mafiosa.
- Ai fini dell'art. 416-bis è sufficiente dimostrare un "apporto concreto", anche minimo ma riconoscibile e con elementi di stabilità, per ritenere l'inserimento attivo nell'associazione mafiosa.
- Per impugnare con successo un provvedimento di riesame/custodia cautelare in Cassazione è necessario evidenziare specifici e gravi vizi logico-giuridici nella motivazione, non semplici divergenze di valutazione degli indizi.
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