Cassazione Penale, Sentenza n. 50427/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione lamentando l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis cod.pen. nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022. Si sosteneva che si trattasse di causa di estinzione del reato sopravvenuta e retroattiva e che, pertanto, la sua applicability dovesse essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario proposto non potesse essere utilizzato per ottenere la riconsiderazione di un giudicato consolidato tramite la via della revisione; le modifiche normative favorevoli sopravvenute non possono essere ricondotte automaticamente alle ipotesi di 'prova nuova' o essere usate per riqualificare fatti già decisi con sentenza passata in giudicato. La Corte ha altresì chiarito che, pur essendo possibile in linea generale che l'applicabilità di art. 131‑bis venga rilevata d'ufficio in determinate fasi processuali, ciò presuppone una regiudicanda non cristallizzata nel giudicato, circostanza non presente nel caso di richiesta di revisione destinata a rimuovere giudicati irrevocabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare; norme procedurali sullo svolgimento del procedimento
Causa di non punibilità (restituzione dell'equilibrio tra pena e disvalore), il ricorrente invocava la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 150/2022 come causa estintiva sopravvenuta e retroattiva
D.lgs. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. c)
Normativa che ha novellato l'art. 131‑bis; contestata per la sua efficacia retroattiva in relazione a giudicati già irrevocabili
Norma che disciplina la rilevazione d'ufficio delle cause estintive: il difensore sosteneva che la causa di non punibilità dovesse essere rilevata d'ufficio, ma la Corte ha osservato che ciò vale nei processi non ancora cristallizzati nel giudicato
Regolamenta la revisione del giudicato; la Corte ha richiamato i limiti della revisione (prova nuova, ecc.) e l'impossibilità di ricondurre alle sue fattispecie semplici modifiche normative sopravvenute
Disciplina il ricorso straordinario (rimedi straordinari per correzione di errori di fatto): la Corte ha richiamato i limiti del rimedio e l'esigenza che l'errore percettivo rientri nel perimetro previsto dalla norma
Richiamato in relazione alla possibilità, in linea di principio, che la Corte di legittimità rilevi d'ufficio certe questioni nei casi di ricorso, ma con la precisazione che ciò richiede una regiudicanda non ancora cristallizzata
Massime di principio
- Le modifiche normative penali intervenute dopo un giudicato favorevole all'imputato non sempre consentono la riapertura del processo: le norme più favorevoli non si traducono automaticamente in 'prova nuova' idonea a giustificare la revisione del giudicato.
- La causa di non punibilità di natura sostanziale (es. art. 131‑bis c.p.) può essere rilevata d'ufficio in determinate fasi processuali, ma questo potere presuppone che la controversia non sia già cristallizzata da un giudicato irrevocabile.
- Il ricorso straordinario per correzione di errori di fatto (art. 625‑bis c.p.p.) ha ambiti e limiti specifici: non è uno strumento generale per ottenere la riforma di decisioni passate in giudicato sulla base di una diversa valutazione giuridica o di modifiche legislative sopravvenute.
- Chi intende ottenere la riapertura di una vicenda giudicata deve fondare la richiesta sulle ipotesi tassative previste per la revisione (es. prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.p.p.) o su vizi rientranti espressamente nelle fattispecie dei rimedi straordinari.
- Nelle impugnazioni in cui si invoca la rilevabilità d'ufficio di una causa estintiva, è fondamentale valutare se il procedimento sia ancora 'aperto' o se il giudicato sia ormai consolidato: l'effetto retroattivo della norma non prevale automaticamente sull'irrevocabilità del giudicato.
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