Cassazione Civile, Ordinanza n. 11243/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un fondo asseriva che il proprio dante causa aveva acquistato per usucapione una servitù di passo sul fondo confinante, esercitando il passaggio per oltre vent'anni in modo utile ad usucapionem; sosteneva inoltre di aver acquistato, con atto notarile di compravendita del 2008, il fondo dominante e la servitù ormai già acquisita. Chiedeva quindi l'accertamento della servitù nei confronti degli attuali proprietari del fondo servente e la condanna al ripristino dello stato dei luoghi. I giudici di merito avevano dapprima escluso l'usucapione per tolleranza, poi la Corte d'appello aveva invece riconosciuto l'avvenuto possesso utile all'usucapione in capo al dante causa, ma aveva comunque respinto la domanda ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato un proprio autonomo potere di fatto sul passaggio e che non operasse automaticamente il subentro ex art. 1146, secondo comma, c.c. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: violazione dell'art. 1158 c.c. e del principio di ambulatorietà delle servitù; violazione degli artt. 1031, 1058, 1061 e 2697 c.c. e errata qualificazione della servitù come apparente/non apparente; violazione degli artt. 112, 1142, 1143 e 1146 c.c. per avere la Corte d'appello applicato una norma inconferente e per avere richiesto una prova ulteriore del possesso; violazione dell'art. 115 c.p.c. ed errore percettivo sull'interclusione del fondo dominante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e, nei limiti della motivazione, il terzo motivo, ritenendo fondate le censure contro l'applicazione dell'art. 1146, secondo comma, c.c. Ha osservato che la domanda originaria aveva ad oggetto l'accertamento della titolarità della servitù in capo alla ricorrente, la quale aveva invocato il titolo derivativo dal padre e il previo acquisto originario per usucapione in capo a quest'ultimo. Poiché la Corte d'appello aveva già accertato che il dante causa aveva usucapito la servitù, la ricorrente non doveva dimostrare un proprio autonomo possesso del passaggio né unire il proprio possesso a quello del suo autore. Il richiamo all'art. 1146, secondo comma, c.c. è stato ritenuto inconferente, perché la ricorrente non aveva chiesto di cumulare il proprio possesso con quello del dante causa, ma di far valere la servitù già acquisita e trasferita con il contratto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione anche per le spese; le altre doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la servitù può essere acquistata per usucapione mediante possesso protratto per il tempo di legge
art. 1146, secondo comma, c.c.
ritenuto inconferente nel caso concreto, perché riguarda l'unione del possesso del successore a titolo particolare con quello del suo autore, non l'accertamento della titolarità di una servitù già acquistata e trasferita
richiamato nel motivo per contestare la disciplina delle servitù e della loro costituzione
richiamato nel motivo per contestare la disciplina delle servitù volontarie
richiamato nel motivo in relazione al tema della servitù apparente e delle sue modalità di acquisto
richiamato nel motivo per censurare il riparto dell'onere probatorio
richiamato nel motivo per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta
richiamato nel motivo per sostenere la presunzione di continuità del possesso
richiamato nel motivo per affermare che l'acquisto a titolo derivativo comporta anche l'acquisto del possesso
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a base dei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
norma sul vizio processuale e sulla nullità della sentenza o del procedimento posta a base dei motivi di ricorso
richiamato incidentalmente per sostenere che un eventuale accordo orale non sarebbe idoneo al trasferimento della servitù
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta che il dante causa ha già acquistato per usucapione una servitù, il successivo acquirente del fondo dominante può far valere il diritto già entrato nel patrimonio del suo autore, senza dover dimostrare un autonomo possesso del passaggio successivo al trasferimento.
- L'art. 1146, secondo comma, c.c. è applicabile solo quando il successore a titolo particolare intenda unire il proprio possesso a quello del dante causa per conseguire gli effetti del possesso; è invece inconferente se la domanda è volta all'accertamento di una servitù già acquisita dal predecessore e trasferita con atto di disposizione.
- In materia di servitù, una volta accertato l'acquisto originario per usucapione in capo al dante causa, il successore può chiedere l'accertamento della servitù in proprio favore in forza del titolo traslativo e dell'ambulatorietà del diritto, senza che occorra un ulteriore scrutinio sul possesso personale del successore.
- Il giudice non può respingere la domanda di accertamento della servitù pretendendo una prova del possesso del successore quando la fattispecie dedotta è quella del trasferimento di un diritto reale già usucapito dal dante causa.
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