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Ordinanza

Ordinanza n. 317/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva respinto il ricorso contro gli atti applicativi dell'obbligo vaccinale e la domanda risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti avevano impugnato gli atti adottati dall'amministrazione in applicazione dell'obbligo vaccinale introdotto per il comparto di appartenenza, da ultimo con l'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021: inviti alla vaccinazione, accertamenti dell'inosservanza, provvedimenti di sospensione, circolari ministeriali e, per uno degli interessati, decreto di detrazione dell'anzianità. Avevano inoltre chiesto, ove necessario, la disapplicazione della disciplina interna o la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità, l'accertamento del diritto alla reintegrazione e alla corresponsione della retribuzione o della metà degli assegni fissi e continuativi, nonché il risarcimento del danno, anche in forma specifica e morale. Il TAR aveva respinto sia il ricorso sia la domanda risarcitoria. In appello sono state dedotte plurime censure contro l'impianto motivazionale della sentenza. Il CGARS ha rilevato che alcuni profili dell'appello potrebbero essere sostanzialmente analoghi a questioni già sottoposte dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, nell'ambito della causa C-522/2024, tuttora pendente.

La decisione

Il CGARS non ha deciso nel merito i motivi d'appello, né ha confermato o riformato la sentenza del TAR. Dopo aver informato la parte appellante della possibile sospensione, ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo che la futura decisione della CGUE, per la sua possibile portata normativa, potrebbe incidere pregiudizialmente sulla definizione di almeno alcuni capi di domanda. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. Il giudizio potrà essere riassunto dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulle questioni oggetto dei rinvii indicati.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 172/2021

    Disciplina dell'obbligo vaccinale riferito al comparto di appartenenza degli appellanti, della cui applicazione amministrativa sono contestati gli atti.

  • art. 267 TFUE

    Base del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto in altro giudizio su questioni potenzialmente analoghe.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    Applicato per disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della prosecuzione del giudizio sospeso, mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine indicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la decisione della CGUE su questioni pregiudiziali pendenti possa incidere, per la sua portata normativa, sulla definizione di almeno alcuni capi della controversia amministrativa, il giudice può disporre la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., anche senza definire preliminarmente le ulteriori questioni di rito o di merito.
  • La sospensione impropria disposta in attesa della decisione della CGUE lascia impregiudicate le ulteriori decisioni sul rito, sul merito e sulle spese; il giudizio sospeso può essere proseguito dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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