Cassazione Penale, Sentenza n. 45100/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di vizio di motivazione. Il ricorrente contestava la riqualificazione del reato ex art. 497-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo l'incertezza circa il locus commissi delicti (potrebbe essere avvenuta la contraffazione all'estero) e l'assenza di prova della sua presenza in Italia nel 2016; deduceva che la fattispecie perseguibile sarebbe quella di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.). Contesta inoltre la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando contraddizioni nella valutazione della 'serialità' della condotta, e impugna il riconoscimento della recidiva reiterata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sulla giurisdizione italiana fondi su un fatto non accertato in sede di merito: l'imputato aveva ammesso di avere pagato 2.500 euro per ottenere la carta d'identità e non aveva mai dichiarato che la falsificazione fosse avvenuta all'estero; il documento era destinato all'uso in Italia e il contesto fattuale rendeva improbabile che fosse stato ottenuto nel paese di origine. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto congrua una motivazione sintetica, avendo collocato la pena al di sotto della media edittale e richiamando la serialità dell'uso dei dati (ottenimento della carta italiana, contratto di locazione) e il possesso di altri documenti falsi. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato richiamando dati negativi ritenuti decisivi; la recidiva non era stata contestata né accertata in grado di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/6/2017 n.103).
Norme richiamate
Riferito ai reati relativi a produzione/uso di documenti falsi: la condanna per questo titolo è stata confermata dai giudici di merito
La Corte di appello ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui al secondo comma ritenendo che il ricorrente abbia almeno concorso nella contraffazione del documento
Norma richiamata dal ricorrente come alternativa (uso di atto falso); la Corte ha ritenuto inapplicabile questa ricostruzione alla luce degli elementi probatori e della destinazione d'uso del documento
art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
neutralità dell'incensuratezza
Applicata nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: l'assenza di precedenti (incensuratezza) è neutra e il giudice può motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi
legge 23/6/2017 n.103 (modifica)
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento in Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- Le questioni relative al locus delittuoso sono in massima parte questioni di fatto: se il difensore non prospetta un elemento probatorio concreto che dimostri l'avvenuta contraffazione all'estero, la Cassazione non accoglie la censura fondata su mera ipotesi.
- L'ammissione del ricorrente (es. di aver pagato per ottenere il documento) e la destinazione d'uso del documento in Italia costituiscono elementi idonei a giustificare l'applicazione delle norme sulla falsificazione e l'uso di documenti per finalità in territorio nazionale.
- Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale, è ammessa una motivazione più sintetica da parte del giudice, purché emergano i criteri valutativi rilevanti (es. serialità dell'uso, possesso di altri documenti falsi).
- Il giudice può rifiutare le circostanze attenuanti generiche richiamando solo gli elementi che ritiene decisivi; non è obbligato a passare in rassegna ogni singola circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- La doglianza sulla recidiva richiede che il motivo sia concreto e specifico: se la recidiva non è stata né contestata né accertata in grado di merito, la Cassazione la dichiara inammissibile o infondata.
- Ricorsi in cassazione privi di adeguato fondamento fattuale o probatorio possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45077/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45078/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45079/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45080/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45081/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45082/2022 del 28/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →