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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4196/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo "impeditivo" di un immobile ATER da loro occupato senza titolo. Sostenevano che avevano presentato al Comune domanda di regolarizzazione ai sensi della legge regionale Lazio n.1/2020 (commi 140 e ss.) e che tale domanda, sospendendo le procedure esecutive civili e richiedendo la permanenza dell'occupazione quale condizione per l'assegnazione in regolarizzazione, avrebbe reso inesistente il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (art. 321 c.p.p.) e, dunque, avrebbe escluso la legittimità del sequestro. Inoltre, deducevano violazione del principio di proporzionalità (artt. 127, 275, 309 c.p.p.) perché l'azione civilistica avviata dall'ATER sarebbe stata strumento meno invasivo atto a ottenere il rilascio dell'immobile, rendendo superfluo il sequestro penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la sussistenza del "periculum in mora" vada valutata alla data di adozione della misura cautelare e non in ragione della mera, eventuale e futura accoglienza di una domanda amministrativa di regolarizzazione: la semplice presentazione della domanda non fa venire meno l\'arbitrarietà dell\'occupazione né la permanenza della condotta delittuosa. La norma regionale non attribuisce un diritto soggettivo a permanere nell\'immobile in attesa della pronuncia comunale; l\'effetto liberatorio può derivare solo dall\'effettivo provvedimento di assegnazione in regolarizzazione. Inoltre la Corte ha chiarito che i rimedi civile-amministrativi e quelli penali sono concorrenti e non alternativi: la possibilità che l\'ente proprietario intraprenda il rilascio non impedisce l\'adozione del sequestro preventivo se sussistono le condizioni previste dal codice penale e di procedura penale. Il motivo sulla proporzionalità è stato ritenuto manifestamente infondato perché la valutazione della proporzionalità si confronta con le misure processuali penali alternative e non con rimedi civili. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati (conseguente condanna alle spese processuali come indicato nell\'ordinanza).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    condizione legittimante dell'adozione della cautela reale a fini preventivi: il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato

    Il periculum in mora va valutato al momento dell'adozione della misura cautelare; la mera domanda di regolarizzazione amministrativa non elimina il pericolo necessario per il sequestro preventivo.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al riesame del provvedimento; la Corte ha ritenuto corretto il riesame che ha confermato il sequestro alla luce dei presupposti di legge.

  • art. 633 cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa all\'invasione di immobile; la Corte ha considerato la permanenza nell\'immobile come elemento della condotta che legittima il sequestro preventivo in assenza di accoglimento della domanda di regolarizzazione.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Richiamata nel contesto dei reati connessi alla disponibilità di beni; la Corte ha ammesso il sequestro nell'ambito del procedimento penale per i reati contestati.

  • legge Reg. Lazio 27/02/2020 n.1 (commi 140 e ss.)

    prevede la possibilità di "assegnazione in regolarizzazione" condizionata al protrarsi dell'occupazione dal momento dell'occupazione fino al provvedimento di assegnazione

    La Corte ha interpretato la norma come disciplina che consente l'assegnazione solo se effettivamente confermata con provvedimento amministrativo; la norma non conferisce un diritto soggettivo a permanere nell'alloggio in attesa della decisione comunale e quindi non impedisce il sequestro penale adottato prima di un eventuale provvedimento favorevole.

  • legge Reg. Lazio 6/8/1999 n.12, art. 15

    Richiamata dai ricorrenti come normativa integrativa; la Corte non ha ritenuto che tali riferimenti modificassero la valutazione del periculum in mora ai fini del sequestro penale.

  • art. 18 DPR 30/12/1972 n.1035

    Norma che disciplina il rilascio dell'alloggio su iniziativa dell'ente proprietario; la Corte ha sottolineato la concorrenzialità fra rimedi civili e misure cautelari penali, non la loro alternatività.

  • artt. 127, 275, 309 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti sul tema della proporzionalità; la Corte ha ritenuto che l'osservanza del principio di proporzionalità si valuti rispetto alle misure alternative previste nell'ambito del processo penale e non in confronto ai rimedi civili.

Massime di principio

  • La sussistenza del "periculum in mora" ai fini del sequestro preventivo va valutata con riferimento al momento in cui la misura è disposta: atti amministrativi ancora pendenti (es. mera presentazione di domanda di sanatoria) non fanno di per sé venir meno la pericolosità che giustifica la cautela.
  • La presentazione di una domanda amministrativa di regolarizzazione non attribuisce automaticamente al richiedente un diritto di permanenza "legittima" nell'immobile fino alla pronuncia: l\'effetto liberatorio deriva solo dall\'effettivo provvedimento di accoglimento.
  • I rimedi civili/ amministrativi (es. procedimento di rilascio) e le misure penali cautelari sono strumenti concorrenti previsti dall\'ordinamento; la possibilità che l\'ente proprietario agisca civilmente non esclude l\'adozione di misure penali se sussistono i presupposti di legge.
  • La valutazione della proporzionalità del sequestro preventivo si deve confrontare con le misure alternative previste dall\'ambito processuale penale e non con strumenti civilistici che appartengono ad altro settore dell\'ordinamento.
  • L\'esecuzione di un sequestro preventivo nelle more di un procedimento amministrativo di regolarizzazione non pregiudica necessariamente la possibilità di ottenere la sanatoria: il soggetto potrà far valere che l\'allontanamento non è stato volontario ai fini della conservazione dei requisiti amministrativi.
  • Prassi consigliata in casi analoghi: documentare tempestivamente lo stato della procedura amministrativa (istanze, ricevute, comunicazioni), cercare provvedimenti amministrativi concreti prima possibile e, se necessario, attivare rimedi giurisdizionali (civili o amministrativi) per ottenere provvedimenti che incidano sul presupposto fattuale rilevante ai fini penali.

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