Cassazione Penale, Ordinanza n. 13679/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a un anno di reclusione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, per il reato ascritto in continuazione in relazione a più episodi commessi in diverse date nel territorio di Caltagirone. I motivi di ricorso erano tre: 1) si deduceva l'inutilizzabilità del verbale di arresto; 2) si contestava la ricostruzione delle modalità delle condotte e l'interpretazione della norma incriminatrice, chiedendo in sostanza una diversa lettura del fatto e della fattispecie; 3) si censurava la valutazione della recidiva, sostenendo che la distanza temporale tra precedenti penali e fatti contestati dovesse escludere o comunque ridimensionare il giudizio di pericolosità recidivante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non indicava alcun concreto profilo valutativo idoneo a incidere sull'utilizzabilità del verbale di arresto, il cui contenuto era stato valorizzato dalla Corte territoriale solo in chiave descrittiva. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che esso mirasse a una rivalutazione del merito delle modalità delle condotte, già esaminate negativamente in appello, e si fondasse su un'interpretazione della disposizione incriminatrice non conforme agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. Quanto al terzo motivo, ha condiviso la motivazione della Corte di appello sulla recidiva, fondata su un esame complessivo delle condotte precedenti e sulla loro relazione con i fatti oggetto del giudizio, osservando che la sola distanza temporale non è elemento unico né decisivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
È la disposizione incriminatrice contestata all'imputato; la Corte richiama che l'interpretazione proposta dal ricorrente non è conforme agli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare errori logici o giuridici puntuali.
- Non può essere denunciata in cassazione, sotto forma di vizio di legittimità, una richiesta di mera rivalutazione del merito delle condotte già apprezzate dal giudice di appello.
- L'inutilizzabilità di un atto processuale non può essere affermata in modo apodittico: è necessario indicare quale concreto profilo dell'atto o del suo uso probatorio ne determini l'invalidità o l'inutilizzabilità.
- La valutazione della recidiva può fondarsi su un esame complessivo dei precedenti penali e del loro rapporto con i fatti oggetto del processo; la sola distanza temporale tra precedenti e nuovi reati non è, di per sé, elemento decisivo ai fini dell'esclusione della recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione.
Come è indicizzato
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