Cassazione Penale, Sentenza n. 31780/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per rapina aggravata; il ricorrente contestava la valutazione probatoria e la motivazione dei giudici di merito, deducendo: 1) vizi e carenze nella valutazione delle videoriprese (presunto disallineamento cronologico e scarsa qualità cromatica non verificata con analisi tecnica), e discrepanze rispetto agli esiti della consulenza tecnica della difesa; 2) omissioni e illegittimità nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali (padre, fratello e altri testi), con richiamo a presunte violazioni degli artt. 500, 514 c.p.p. e uso di emergenze info-investigative non ammesse; 3) variazioni nelle descrizioni della persona offesa e difformità tra abbigliamento/ calzature sequestrate e quanto osservabile nei fotogrammi; 4) mancata rinnovazione istruttoria in appello senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto molte doglianze aspecifiche, infondate o non consentite in quanto non dedotte in sede di appello, e dunque estranee al sindacato di legittimità. Ha richiamato il divieto per la cassazione di riesaminare i fatti e di effettuare una rivalutazione probatoria puntuale. Ha confermato che la Corte territoriale aveva fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica circa la riconducibilità del ricorrente alla rapina (tra l'altro richiamando la sovrapponibilità degli indumenti e delle scarpe). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 3.000 in applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione relativa alle videoriprese.
Norma sulla motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e la motivazione dei giudici di merito adeguata, escludendo vizio di motivazione manifesto.
Richiamato tra le norme processuali invocate; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione tale da giustificare sindacato di legittimità.
Invocato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul giudizio di impugnazione; la Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti.
Richiesto dal ricorrente per vizio di motivazione; la Cassazione ha rilevato l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione della Corte d'appello.
Norma normativa richiamata nelle censure; non ha trovato applicazione tale da incidere sull'inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente nell'atto di cassazione; la Corte non ha accolto le relative doglianze.
Richiamato nella critica sulle modalità di assunzione di talune deposizioni; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e, in parte, non dedotta in sede di appello.
Analogamente richiamato in relazione alla critica sulle escussioni testimoniali; la Cassazione ha escluso profili di illegittimità deducibili in questa sede.
Richiamato per censurare modalità di esame dei testimoni; la Corte ha osservato che molte contestazioni non erano state proposte in appello e quindi non sono ammissibili in cassazione.
Invocato dal ricorrente in tema di assunzione delle prove; la Cassazione non ha ravvisato violazioni che giustificassero accoglimento del ricorso.
Richiamato tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze carenti e, per alcune, tardive.
Invocato contro l'uso di verbali info-investigativi e dichiarazioni non consentite; la Cassazione ha dichiarato tali censure non consentite in cassazione perché non dedotte in appello.
Norma applicata dalla Corte di Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda per la inammissibilità del ricorso e per profili di colpa nella sua proposizione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti e una rivalutazione probatoria: le doglianze che si limitano a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili o infondate se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente.
- Le censure concernenti violazioni procedurali o modalità di assunzione delle dichiarazioni devono essere tempestivamente dedotte in appello; se sollevate per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili, salvo che riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
- Le critiche tecniche (es. alla qualità o all'interpretazione di videoriprese) richiedono documentazione probatoria specifica e, se basate su perizie, dovrebbero essere adeguatamente introdotte e valorizzate nei gradi precedenti con richiesta di acquisizione dei relativi atti e consulenze tecniche.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; il giudice d'appello può rifiutarla se il quadro probatorio appare già chiaro e motivatamente sufficiente.
- Quando si contestano motivazioni dei giudici di merito è necessario confrontarsi puntualmente con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive senza specifico confronto con la motivazione sono destinate a non essere accolte.
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