Cassazione Civile, Ordinanza n. 07234/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s., recuperando a tassazione importi compensati mediante credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. Secondo l'Ufficio, il credito era stato indebitamente fruito perché mancava il requisito della novità richiesto dalla disciplina agevolativa. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR del Piemonte aveva accolto l'appello ritenendo spettante l'agevolazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n. 145 del 2013, del D.M. 27 maggio 2015 e dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva confuso l'innovatività concreta dell'organizzazione interna dell'impresa con l'innovatività generale o di mercato necessaria per rientrare nel credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che l'agevolazione fiscale per ricerca e sviluppo presuppone attività caratterizzate da sperimentazione, acquisizione di nuove conoscenze, elaborazione di progetti o prototipi, e non può essere estesa a semplici modifiche ordinarie o periodiche di servizi esistenti, né a interventi di implementazione organizzativa basati su dispositivi già noti al mercato. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
comma 4; comma 5; comma 6-bis
Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo spetta solo per investimenti in attività con carattere di sperimentazione e acquisizione di nuove conoscenze; sono escluse le modifiche ordinarie o periodiche a servizi esistenti e i meri miglioramenti organizzativi non innovativi in senso tecnico-scientifico o di mercato.
D.M. 27 maggio 2015
È richiamato con la disciplina attuativa dell'agevolazione, ma la Corte ne utilizza il contenuto in coordinamento con la norma primaria per delimitare le attività agevolabili.
È invocato nel ricorso, ma la decisione è assorbita dalla corretta interpretazione della disciplina agevolativa sul credito d'imposta.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, rileva un'innovazione qualificata, non bastando la sola novità organizzativa interna dell'impresa o lo svecchiamento di un servizio.
- Le attività agevolabili devono essere riconducibili alle categorie normative di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale o progettazione di nuovi prodotti/processi/servizi; sono escluse le ordinarie modifiche migliorative di servizi già esistenti.
- La verifica della spettanza dell'agevolazione richiede di accertare la presenza di sperimentazione, acquisizione di nuove conoscenze e elaborazione di risultati prototipali o progettuali, non già la mera efficienza gestionale o l'adozione di strumenti noti al mercato.
Come è indicizzato
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