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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30474/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17/06/2024: 1) Callegari: deduceva errata applicazione della legge penale per la mancata adozione delle formule di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; 2) Paladini: due motivi — (i) omissione dell'assunzione di una prova decisiva (documento polacco che avrebbe dimostrato la cessazione della carica societaria) ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., previa rinnovazione istruttoria; (ii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 114 c.p. e attenuanti generiche); 3) Lucchesi: quattro motivi — (i) utilizzo, da parte della Corte d'appello, di dichiarazioni predibattimentali di Callegari acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. (contestata l'utilizzabilità); (ii)-(iv) vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso in truffa e bancarotta fraudolenta (EMME V SRL, DANY LAMP FLOOR SRL, MEC ITALIA SRL), chiedendo in alcuni casi la riqualificazione in reati diversi (es. ricettazione prefallimentare)

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: 1) per Callegari Mauro: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato (decesso avvenuto dopo la proposizione del ricorso); 2) per Paladini Giuseppe: rigetto del ricorso (motivi infondati o generici) e condanna al pagamento delle spese processuali; 3) per Lucchesi Maurizio: ricorso dichiarato inammissibile e condanna al pagamento delle spese processuali e — per possibile colpa nella formulazione dei motivi — al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ricostruito e confermato la correttezza delle valutazioni di merito della Corte d'appello, ritenendo non sussistenti vizi di motivazione o prove decisive sopravvenute tali da alterare il giudizio, e ha applicato i principi di integrabilità motivazionale nelle 'doppie conformi' e i limiti della sindacabilità in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio di appello in caso di concordato tra imputato e pubblica accusa; qui richiamata in relazione al procedimento concordato in appello di Callegari e alla limitata sindacabilità in Cassazione di doglianze concernenti fatti rinunciati o formule di proscioglimento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsioni sulle formule di proscioglimento; il ricorso di Callegari che lamentava la mancata applicazione delle formule è ritenuto inammissibile nella parte ricadente in doglianze tipiche del concordato in appello

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di cassazione (lett. c, d, e): utilizzata per valutare i vizi dedotti (mancanza/manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva) e per definire i limiti di sindacabilità in Cassazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e sui presupposti per l'assunzione di nuove prove; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la non indispensabilità del documento polacco e l'assenza dei presupposti per la rinnovazione

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha confermato la legittima utilizzazione delle dichiarazioni di Callegari nel fascicolo perché acquisite senza opposizione delle parti e con garanzie procedurali

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle prove contrarie a discarico e alle modalità di impugnazione delle prove in appello

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Rilevato come riferimento normativo nelle valutazioni di attendibilità di dichiarazioni testimoniali citate dalle parti

  • art. 232 comma terzo n. 2) L.F.

    Norma sulla ricettazione prefallimentare; la Corte ha escluso che le condotte contestate potessero essere ricondotte a quella fattispecie, data la presenza di concerto e contributo concorsuale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Fattispecie delle circostanze attenuanti generiche: richiamata nel contesto dell'onere dell'imputato di specificare gli elementi fattuali per ottenere il riconoscimento

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante dell'art. 114 richiamata nella doglianza di Paladini; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione di elementi positivi non considerati dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende

  • artt. 64 e 65 cod. proc. pen.

    Garanzie procedurali per l'interrogatorio e presenza del difensore; rilevanti per la validità delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate

Massime di principio

  • In caso di 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado) le motivazioni dell'appello si integrano con quelle del primo grado e la Corte d'appello non è tenuta ad un'esposizione analitica di tutte le deduzioni: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che consideri i fatti decisivi
  • I motivi di cassazione sono inammissibili quando si limitano a reiterare deduzioni già esaminate e motivatamente respinte in appello o sono intrinsecamente generici; il ricorrente deve formulare censure puntuali e correlate al testo della decisione impugnata
  • La mancata assunzione di una prova 'decisiva' legittima il ricorso per cassazione solo se la prova è di per sé idonea a superare contrasti o a inficiare l'efficacia di prove contrarie, non quando richieda mera comparazione con gli elementi già acquisiti
  • La richiesta di acquisizione di prove nuove in appello va valutata dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 603 c.p.p.; la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza formale e la logicità della decisione del giudice di merito su tale punto
  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. possono essere utilizzate erga alios se non vi è stata opposizione delle parti e se sono state rese con le garanzie procedurali richieste; la loro utilizzabilità non richiede sempre un consenso espresso
  • Se l'imputato muore dopo la sentenza di merito, i reati si estinguono per morte del reo e la sentenza va annullata senza rinvio nei suoi confronti
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti, l'imputato deve indicare elementi fattuali concreti a sostegno: deduzioni generiche sull'attenuante non sono sufficienti per rendere ammissibile la censura

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