Cassazione Penale, Sentenza n. 30474/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17/06/2024: 1) Callegari: deduceva errata applicazione della legge penale per la mancata adozione delle formule di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; 2) Paladini: due motivi — (i) omissione dell'assunzione di una prova decisiva (documento polacco che avrebbe dimostrato la cessazione della carica societaria) ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., previa rinnovazione istruttoria; (ii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 114 c.p. e attenuanti generiche); 3) Lucchesi: quattro motivi — (i) utilizzo, da parte della Corte d'appello, di dichiarazioni predibattimentali di Callegari acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. (contestata l'utilizzabilità); (ii)-(iv) vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso in truffa e bancarotta fraudolenta (EMME V SRL, DANY LAMP FLOOR SRL, MEC ITALIA SRL), chiedendo in alcuni casi la riqualificazione in reati diversi (es. ricettazione prefallimentare)
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso: 1) per Callegari Mauro: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato (decesso avvenuto dopo la proposizione del ricorso); 2) per Paladini Giuseppe: rigetto del ricorso (motivi infondati o generici) e condanna al pagamento delle spese processuali; 3) per Lucchesi Maurizio: ricorso dichiarato inammissibile e condanna al pagamento delle spese processuali e — per possibile colpa nella formulazione dei motivi — al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ricostruito e confermato la correttezza delle valutazioni di merito della Corte d'appello, ritenendo non sussistenti vizi di motivazione o prove decisive sopravvenute tali da alterare il giudizio, e ha applicato i principi di integrabilità motivazionale nelle 'doppie conformi' e i limiti della sindacabilità in sede di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina del giudizio di appello in caso di concordato tra imputato e pubblica accusa; qui richiamata in relazione al procedimento concordato in appello di Callegari e alla limitata sindacabilità in Cassazione di doglianze concernenti fatti rinunciati o formule di proscioglimento
Previsioni sulle formule di proscioglimento; il ricorso di Callegari che lamentava la mancata applicazione delle formule è ritenuto inammissibile nella parte ricadente in doglianze tipiche del concordato in appello
Norma sui motivi di cassazione (lett. c, d, e): utilizzata per valutare i vizi dedotti (mancanza/manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva) e per definire i limiti di sindacabilità in Cassazione
Regole sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e sui presupposti per l'assunzione di nuove prove; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la non indispensabilità del documento polacco e l'assenza dei presupposti per la rinnovazione
Acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha confermato la legittima utilizzazione delle dichiarazioni di Callegari nel fascicolo perché acquisite senza opposizione delle parti e con garanzie procedurali
Richiamata in relazione alle prove contrarie a discarico e alle modalità di impugnazione delle prove in appello
Rilevato come riferimento normativo nelle valutazioni di attendibilità di dichiarazioni testimoniali citate dalle parti
art. 232 comma terzo n. 2) L.F.
Norma sulla ricettazione prefallimentare; la Corte ha escluso che le condotte contestate potessero essere ricondotte a quella fattispecie, data la presenza di concerto e contributo concorsuale
Fattispecie delle circostanze attenuanti generiche: richiamata nel contesto dell'onere dell'imputato di specificare gli elementi fattuali per ottenere il riconoscimento
Attenuante dell'art. 114 richiamata nella doglianza di Paladini; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di indicazione di elementi positivi non considerati dal giudice di merito
Norma sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende
Garanzie procedurali per l'interrogatorio e presenza del difensore; rilevanti per la validità delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado) le motivazioni dell'appello si integrano con quelle del primo grado e la Corte d'appello non è tenuta ad un'esposizione analitica di tutte le deduzioni: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che consideri i fatti decisivi
- I motivi di cassazione sono inammissibili quando si limitano a reiterare deduzioni già esaminate e motivatamente respinte in appello o sono intrinsecamente generici; il ricorrente deve formulare censure puntuali e correlate al testo della decisione impugnata
- La mancata assunzione di una prova 'decisiva' legittima il ricorso per cassazione solo se la prova è di per sé idonea a superare contrasti o a inficiare l'efficacia di prove contrarie, non quando richieda mera comparazione con gli elementi già acquisiti
- La richiesta di acquisizione di prove nuove in appello va valutata dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 603 c.p.p.; la Corte di cassazione sindaca solo la correttezza formale e la logicità della decisione del giudice di merito su tale punto
- Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. possono essere utilizzate erga alios se non vi è stata opposizione delle parti e se sono state rese con le garanzie procedurali richieste; la loro utilizzabilità non richiede sempre un consenso espresso
- Se l'imputato muore dopo la sentenza di merito, i reati si estinguono per morte del reo e la sentenza va annullata senza rinvio nei suoi confronti
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti, l'imputato deve indicare elementi fattuali concreti a sostegno: deduzioni generiche sull'attenuante non sono sufficienti per rendere ammissibile la censura
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