Cassazione Civile, Ordinanza n. 23483/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un'azienda sanitaria e tre soggetti che avevano svolto l'incarico di arbitri in un arbitrato irrituale instaurato con una società terza. Il tribunale aveva condannato l'azienda sanitaria a corrispondere agli arbitri compensi e onorari, oltre alla somma per la competenza dell'ufficio di segreteria. In appello l'azienda sanitaria ha sostenuto, in sintesi, che non esistesse alcun valido mandato nei suoi confronti, perché il lodo era stato dichiarato nullo da altra decisione per difetto di valida nomina di un componente del collegio; ha inoltre contestato la motivazione della sentenza d'appello, l'omessa pronuncia su specifici motivi e la liquidazione del compenso degli arbitri e della segreteria, ritenuta eccessiva e erroneamente parametrata. In cassazione ha articolato cinque motivi: i primi due per nullità della motivazione e omessa pronuncia; il terzo per violazione delle norme su arbitrato irrituale e sul mandato, assumendo che la nullità del lodo escludesse il diritto al compenso; il quarto per motivazione apparente sulla quantificazione del compenso degli arbitri; il quinto per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla liquidazione della somma destinata alla segretaria del collegio arbitrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria dei controricorrenti depositata tardivamente. Ha poi rigettato il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. In particolare ha ritenuto che la tesi dell'azienda sanitaria, fondata sulla nullità del lodo e sull'asserita mancanza di mandato agli arbitri, non potesse essere accolta anche perché la decisione presupposta non era stata adeguatamente riprodotta nel ricorso, non ne risultava il passaggio in giudicato ed era stata successivamente travolta da una pronuncia di cassazione richiamabile d'ufficio. Ha inoltre escluso che la Corte d'appello avesse omesso di motivare o si fosse limitata a un rinvio acritico, e ha ritenuto sufficiente la motivazione sulla quantificazione del compenso. È stato invece accolto il quinto motivo, limitatamente alla censura concernente l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla specifica doglianza relativa alla liquidazione del compenso della segretaria del collegio arbitrale: su tale profilo la sentenza d'appello non si era effettivamente pronunciata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
viene usato per qualificare i motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e nullità della motivazione
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale"
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione deriva dall'omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame
è valorizzato il canone di specificità del ricorso, violato quando una decisione richiamata non è adeguatamente riprodotta o localizzata
disciplinano la trattazione camerale e i termini per il deposito delle memorie, con conseguente inammissibilità del deposito tardivo
invocato dalla ricorrente per negare il diritto al compenso degli arbitri, ma la censura è stata respinta nei limiti esaminati
richiamato dalla ricorrente per distinguere arbitrato irrituale e rituale
richiamato dalla ricorrente in tema di compenso degli arbitri
richiamato dalla ricorrente in tema di arbitro e lodo
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione dei principi dell'arbitrato rituale
richiamato dalla ricorrente in relazione all'impugnazione del lodo
menzionato dalla ricorrente come base della nullità del lodo per difetto dell'essenziale elemento dell'accordo delle parti
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che fonda le censure su una decisione presupposta deve rispettare il canone di specificità del ricorso: la decisione deve essere adeguatamente riprodotta o localizzata e ne deve essere chiarito il contenuto e la rilevanza, altrimenti il motivo è vulnerabile.
- La nullità del lodo arbitrale, di per sé, non basta automaticamente a escludere il diritto al compenso degli arbitri: occorre verificare la natura del vizio e la concreta efficacia della decisione che lo ha accertato, nonché l'eventuale esistenza di un giudicato rilevante.
- Il sindacato sulla motivazione in cassazione è circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente la mera insoddisfazione per la scelta argomentativa del giudice di merito quando questi abbia comunque esaminato la questione.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice di merito omette di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello o di ricorso; non è configurabile un rigetto implicito se la motivazione non consente di ricavare con certezza l'esame della censura.
- Nel riparto dei motivi di ricorso, la doglianza sulla quantificazione del compenso va distinta da quella sull'esistenza del diritto al compenso: il rigetto della seconda non esaurisce automaticamente la necessità di esaminare le contestazioni specifiche sulla misura liquidata.
- In sede di legittimità la Corte può prendere cognizione dei propri precedenti richiamati dalle parti, in coerenza con la propria funzione nomofilattica.
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