Cassazione Penale, Ordinanza n. 06423/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, non supportato da censure specifiche né da concreti elementi a sostegno, e che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche non presentava evidenti illogicità; analoghe considerazioni sono state svolte rispetto alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche e alla pena, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente richiamando sia elementi negativi sia la mancanza di elementi positivi, senza che il ricorrente articolasse censure specifiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti della motivazione, che può fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione espressamente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli reputati decisivi o comunque rilevanti.
- La censura in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata se si risolve in doglianze generiche, prive di specifici elementi di critica rispetto alla motivazione di merito.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se il motivo deduce ragioni concrete e autonome rispetto alla sola contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06297/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06327/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06330/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06332/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_penale · 17 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06333/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →