Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia traeva origine da fenomeni di infiltrazioni, condense e muffe riscontrati nel soffitto dell'unità abitativa della resistente, che venivano ritenuti dalla Corte d'appello riconducibili in via principale alle condizioni inadeguate del balcone sovrastante di proprietà del ricorrente, con concorso del condominio e di altre cause nella misura indicata dal giudice di merito. In primo grado il ricorrente era stato condannato a eseguire lavori di isolamento termico, rifacimento del massetto e posa di pavimentazione ermeticamente sigillata sul balcone, oltre a rimborsare somme alla resistente e a pagare le spese. Nel ricorso per cassazione il ricorrente impugnava la sentenza di appello; tuttavia i controricorrenti eccepivano preliminarmente l'inammissibilità per tardività, deducendo che la sentenza di appello era stata notificata il 15 febbraio 2023 dalla resistente e il 28 febbraio 2023 dal condominio, mentre il ricorso era stato notificato solo il 2 maggio 2023, oltre il termine breve di sessanta giorni. La Corte ha esaminato anzitutto tale eccezione e ha ritenuto che la notificazione della sentenza avesse fatto decorrere il termine breve per impugnare, operando il principio dell'unitarietà del termine nei confronti di tutte le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., risultando documentalmente provate le notifiche della sentenza di appello in data 15 febbraio 2023 e 28 febbraio 2023 e la successiva notifica del ricorso solo il 2 maggio 2023. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
La Corte d'appello lo aveva applicato per ripartire in parti uguali le spese di manutenzione tra i proprietari di piani o porzioni di piano l'uno all'altro sovrastanti; la Cassazione non è entrata nel merito di tale applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza determina la decorrenza del termine breve per impugnare e rende tardivo il ricorso proposto oltre sessanta giorni dalla notificazione.
- Quando più parti notificano la medesima sentenza, opera la regola dell'unitarietà del termine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti.
- In sede di legittimità, l'accertata tardività del ricorso assorbe ogni questione di merito relativa alla responsabilità per i vizi o le infiltrazioni lamentate.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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