Ordinanza n. 3352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’inottemperanza all’ordine di demolizione e alla conseguente acquisizione gratuita
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile abuso edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda un ordine di demolizione, il successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza e il rischio di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il TAR aveva rilevato che l’ordine di demolizione non era stato regolarmente notificato e che il privato ne aveva avuto conoscenza soltanto di recente. In appello il privato ha manifestato l’intenzione di ottemperare spontaneamente all’ordine mediante la demolizione delle opere abusive, chiedendo una tutela cautelare idonea a evitare, nel frattempo, l’adozione del provvedimento di acquisizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare, riformando l’ordinanza del TAR nei limiti indicati. Ha riconosciuto il periculum in mora esclusivamente con riferimento al verbale di accertamento dell’inottemperanza, considerato atto prodromico rispetto al provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Ha quindi inibito temporaneamente al Comune l’adozione del provvedimento di acquisizione, allo scopo di consentire al privato di ottemperare all’ordine di demolizione. Il termine per la demolizione è stato fissato nel massimo di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. In caso di mancata ottemperanza entro tale termine, il Comune potrà procedere, previa rinnovazione dell’accertamento dell’inottemperanza, all’adozione degli atti conseguenti. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale. È stata inoltre ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base dell’appello cautelare al Consiglio di Stato; l’appello è stato parzialmente accolto.
È stato disposto il rinvio degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La disciplina dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione gratuita è richiamata nei suoi effetti applicativi, pur senza indicazione espressa dell’articolo nel testo.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere riconosciuto con riferimento al verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione quando tale atto costituisce il presupposto immediato dell’acquisizione gratuita dell’abuso e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
- Quando l’ordine di demolizione non risulta regolarmente notificato e il destinatario ne ha avuto conoscenza soltanto di recente, il giudice cautelare può inibire temporaneamente l’acquisizione gratuita per consentire l’ottemperanza spontanea all’ordine.
- La sospensione cautelare degli effetti prodromici all’acquisizione non impedisce al Comune di adottare gli atti conseguenti qualora il privato non provveda alla demolizione entro il termine assegnato, previa rinnovazione dell’accertamento dell’inottemperanza.
- La tutela cautelare può essere limitata al solo segmento procedimentale necessario a evitare il pregiudizio imminente, senza estendersi indistintamente a tutti gli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4323/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4325/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4326/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4327/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4328/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →