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Ordinanza

Ordinanza n. 4323/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad formatosi sull’istanza di visto per lavoro subordinato stagionale del 26/3/2025 e a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trentagiorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 comma 3 cpa.

Giustizia amministrativa202606224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di visto per lavoro subordinato stagionale presentata il 26 marzo 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, previa tutela cautelare, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto per lavoro subordinato stagionale e l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. È stata inoltre proposta istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more dell'esame cautelare, il MAECI aveva convocato il ricorrente per la formalizzazione della necessaria istanza di visto per motivi di lavoro subordinato. La fissazione dell'appuntamento è stata ritenuta un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza cautelare.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È indicato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'ambito della tutela avverso il silenzio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La fissazione, da parte dell'amministrazione, di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione dell'istanza amministrativa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della contestuale domanda cautelare, rendendola improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla tutela cautelare deve essere dichiarata quando, nelle more della decisione, intervenga un fatto dell'amministrazione idoneo a soddisfare o rendere non più attuale l'esigenza cautelare dedotta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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