Ordinanza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria di illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad formatsi sull’istanza di visto per lavoro subordinato stagionale del 26/3/2025 e per il conseguente accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere entro un termine non superiore a trenta.giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 comma 3 .cpa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di visto per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di tutela cautelare, il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad formatosi sull'istanza di visto per lavoro subordinato stagionale presentata il 26 marzo 2025. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, prima dell'esame dell'istanza cautelare, l'Amministrazione ha convocato il ricorrente per la formalizzazione della necessaria istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse. La convocazione del ricorrente da parte del MAECI per la formalizzazione dell'istanza di visto è stata ritenuta un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse alla tutela cautelare richiesta. La pronuncia riguarda la sola fase cautelare e non contiene un accertamento definitivo sulla fondatezza dell'azione avverso il silenzio né sull'obbligo finale dell'Amministrazione di rilasciare il visto o di concludere il procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della trattazione dell'istanza cautelare.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Indicato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in relazione all'azione avverso il silenzio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione per la formalizzazione dell'istanza necessaria alla prosecuzione di un procedimento può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse alla tutela cautelare richiesta contro il silenzio, rendendo improcedibile la relativa istanza.
- La dichiarazione di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse, adottata in presenza di un adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell'azione avverso il silenzio né sull'esito sostanziale del procedimento amministrativo.
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