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Ordinanza

Ordinanza n. 4325/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di visto per lavoro subordinato stagionale del 26/3/2025 e a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 comma 3 cpa.

Giustizia amministrativa202606225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso. La convocazione del ricorrente da parte del MAECI per la formalizzazione dell’istanza di visto è stata ritenuta un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l’interesse alla tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di visto per lavoro subordinato stagionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di visto per lavoro subordinato stagionale presentata il 26 marzo 2025, chiedendo, previa tutela cautelare, che l’Amministrazione fosse ordinata a provvedere entro trenta giorni e che, in caso di inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio cautelare, il Ministero ha convocato il ricorrente per la formalizzazione della necessaria istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per chiedere la nomina di un commissario ad acta in relazione all’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La fissazione, nel corso del giudizio cautelare, di un appuntamento da parte dell’amministrazione per consentire la formalizzazione dell’istanza necessaria alla definizione della posizione del privato può integrare una sopravvenienza idonea a determinare l’improcedibilità della domanda cautelare per carenza d’interesse.
  • Quando una sopravvenienza elimina l’utilità concreta e attuale della tutela cautelare richiesta, il giudice deve dichiarare improcedibile l’istanza cautelare, senza esaminare nel merito i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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