Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/05/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip (ordinanza del 03/04/2023). Le accuse principali erano: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 54) sulla base della qualità dell'indagato come "stabile acquirente" di cocaina e come coltivatore/fornitore di marijuana; e due episodi di cessione/coltivazione di stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/1990, capi 89 e 90). Il ricorrente deduceva carenza di gravi indizi in relazione all'associazione (sostenendo di essere un assuntore e di avere rapporti debitori/occasionali con i capi), che le intercettazioni e i fatti vanno letti in ragione di debiti/necessità personali, non di stabile adesione associativa, e che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive, anche alla luce del "tempo silente" e della prolungata detenzione pregressa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi in ordine ai due episodi di cessione/coltivazione contestati ex art. 73 (quindi quel profilo resta validamente indiziato) ma ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza, a livello di gravità indiziaria, dell'elemento "stabilità" e dell'affectio societatis necessario per configurare la partecipazione all'associazione ex art. 74. Per tale capo (capo 54) l'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda è rinviata al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, che dovrà valutare anche la permanenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Restano invece confermati gli indizi relativi alle singole cessioni/coltivazioni (art. 73). La cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) - art. 74
Art. 74 contestato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per fondare la contestazione associativa sul ruolo di "stabile acquirente" e "fornitore", fosse necessario comprovare la sussistenza di un vincolo durevole e dell'affectio societatis, elemento non adeguatamente dimostrato nell'ordinanza impugnata
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) - art. 73
capi 89 e 90 (coltivazione e cessione di marijuana; cessione di 20 kg in un episodio e successiva cessione di 2 kg)
La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa i due episodi di coltivazione/cessione descritti, sulla base di intercettazioni e riscontri (foto, attività nelle serre, dichiarazioni riferite alla vendita di quantitativi rilevanti)
Codice di procedura penale - art. 273
Riferimento al requisito della gravità indiziaria richiesto per la misura cautelare: la Corte ha applicato il criterio secondo il quale, per l'addebito associativo basato su qualità di acquirente/fornitore, occorre prova di un rapporto stabile e di adesione all'organizzazione oltre i rapporti contrattuali isolati
Codice di procedura penale - art. 309, comma 7
Norma richiamata per la competenza del Tribunale del riesame competente a decidere sul rinvio per nuovo giudizio
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter
Indicazione degli adempimenti di cancelleria a seguito dell'annullamento dell'ordinanza
Giurisprudenza citata - Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020 (Manzari)
Affermata la distinzione tra acquirente occasionale e "stabile acquirente" che integra partecipazione, quando sussista costante approvvigionamento e rapporto durevole con il gruppo
Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 (Bellissima)
Chiarito che il fornitore integra partecipazione associativa se vi è costante disponibilità a fornire le sostanze e la coscienza/volontà di contribuire all'associazione e al profitto comune
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti sulla base della qualità di "acquirente" o "fornitore" occorre dimostrare non solo singoli approvvigionamenti o cessioni, ma un vincolo stabile e durevole che superi i rapporti sinallagmatici isolati
- Le intercettazioni, le foto e gli elementi di riscontro (es. attività in serre, fotografie di piante, dichiarazioni circa cessioni rilevanti) possono essere sufficienti a fondare gravi indizi per singole cessioni/coltivazioni ex art. 73, ma non automaticamente per l'addebito associativo senza prova dell'affectio societatis
- La qualificazione come "associato" richiede la prova della "coscienza e volontà" di contribuire al mantenimento dell'associazione e di perseguirne il fine di lucro: la mera compensazione di debiti con cessioni o la condizione di debitore non è di per sé decisiva
- Nel riesame delle esigenze cautelari il giudice deve valutare anche il "tempo silente" e la contemporanea o pregressa applicazione di misure cautelari; la persistenza della misura deve essere motivata specificamente in relazione al rischio di recidiva, inquinamento probatorio o fuga
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è carente sul punto centrale che regge la misura (es. stabilità del vincolo associativo) il rimedio è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, con conseguente valutazione anche delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura
- Documenti clinici attestanti la condizione di assuntore (es. certificazione Ser.D.) e spiegazioni in merito a debiti possono essere elementi difensivi rilevanti da considerare nella valutazione dell'elemento soggettivo e della stabile adesione al sodalizio
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