Cassazione Penale, Sentenza n. 29046/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, seppur nella misura ridotta, il sequestro preventivo sul profitto del reato di reimpiego (art. 648 ter c.p.) fino a euro 1.354.220,78. Il ricorrente deduceva: omissione o apparente motivazione (art. 125 c.p.p.), contestando che il precedente rigetto del GIP (13/01/2022) motivato sul rischio di duplicazione del vincolo fosse stato superato senza confronto con le deduzioni difensive; violazione per preclusione del "giudicato cautelare" (art. 325 c.p.p.) e per errata valutazione della coincidenza dei profitti tra reati presupposti e reimpiego (artt. 321 e 322 ter c.p.p. in relazione all'art. 648 ter c.p.); censura sulla quantificazione prudenziale del margine di profitto fissato al 40% e sulla mancata detrazione della quota parte riferibile all'imposizione fiscale delle cessioni onerose.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la reiterazione di richiesta cautelare può superare la precedente pronuncia del GIP se emergono elementi nuovi (intercettazioni, interrogatori, note della Guardia di Finanza) che mutano il quadro probatorio; il Tribunale del riesame ha correttamente distinto il valore nominale dei crediti fittizi (già sottoposti a sequestro in capo ad altri soggetti) dall'ulteriore profitto generato dal reimpiego, calcolato prudenzialmente al 40% per evitare duplicazioni. La censura sulla percentuale del 40% è stata ritenuta una diversa valutazione di merito (non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale radicale). Il motivo relativo alla detrazione dell'imposta è stato respinto perché non documentato che il ricorrente avesse effettivamente versato le imposte. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma riferita alla contestazione di associazione per delinquere nell'ambito dell'indagine; la sentenza la menziona come capo di imputazione senza valutazione interpretativa specifica
Riferimento alle fattispecie fiscali contestate (reati tributari) inserite nel complesso impianto accusatorio
art. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, 648 quater cod. pen.
"..la confisca per equivalente di un medesimo importo, prima come profitto di un reato presupposto, poi come provento del reato di reimpiego, rappresenterebbe una duplicazione sanzionatoria"
La Corte distingue tra il profitto del reato presupposto e l'ulteriore profitto del reimpiego (art. 648 ter): la duplicazione del vincolo è evitata identificando e detraendo le somme già sottoposte a sequestro e calcolando prudentemente il margine di profitto riconducibile al reimpiego
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il decreto di sequestro preventivo per i proventi dei reati; applicato per disporre il sequestro del profitto del reimpiego una volta integrati nuovi elementi istruttori
Principio di motivazione degli atti cautelari: la Corte ritiene la motivazione del Tribunale del riesame adeguata in quanto ha risposto alle questioni sostanziali e ha indicato i nuovi elementi che giustificano il superamento del precedente rigetto
Richiamato in relazione alla preclusione del giudicato cautelare: la Corte chiarisce che la preclusione opera solo sulle questioni già esplicitamente o implicitamente trattate e può essere superata da elementi nuovi
Normativa procedurale collegata alle misure reali e alla confisca; la sentenza la cita nell'ambito delle deduzioni difensive sulla regolarità del sequestro
Riferimento ai reati presupposti (reati fiscali) rispetto ai quali è stato già operato sequestro in capo ad altri soggetti; la Corte sottolinea l'assenza di concorso fra autore del reato presupposto e autore del reimpiego, consentendo distinzione dei profitti
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione
art. 23, co.8, D.L. n. 137/2020
Il procedimento di riesame è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione; la modalità non incide sulla regolarità della motivazione valutata in cassazione
Massime di principio
- Un precedente rigetto di sequestro preventivo non preclude automaticamente nuove richieste: il giudicato cautelare vincola solo sulle questioni già trattate; emergenze probatorie nuove e documentate possono giustificare un nuovo sequestro
- È necessario distinguere il valore nominale dei crediti fittizi (eventualmente già vincolati in capo ad altri soggetti) dall'ulteriore profitto effettivamente conseguito da chi ha reinvestito o ceduto quei crediti: il sequestro può colpire il profitto aggiuntivo 'a cascata' senza duplicare vincoli già esistenti
- La quantificazione del profitto da sequestrare può essere operata dal giudice con criteri prudenziali (es. percentuale), e la loro contestazione costituisce in genere una diversa valutazione di merito; la cassazione interviene solo per vizio di motivazione grave o insufficiente
- Le obiezioni sulla motivazione richiedono che la difesa dimostri la carenza o la contraddittorietà dell'itinerario logico-giuridico del giudice; censure che si limitano a offrire una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità
- Per ottenere la detrazione dalla somma sequestrabile di imposte eventualmente versate, il soggetto deve fornire prova documentale del pagamento: l'onere probatorio grava sulla difesa
- La prospettazione che una misura cautelare reali sia stata ottenuta in violazione del divieto di duplicazione richiede un'analisi puntuale delle somme già sottoposte a sequestro e della titolarità dei profitti; l'assenza di tale analisi giustifica il mantenimento del sequestro su porzione qualificata del profitto
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