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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14242/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva rigettato la richiesta ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP di Lanciano che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, sostenendo che: a) la sostanza sequestrata (circa 90 grammi di hashish) era destinata a consumo personale e non allo spaccio; b) il denaro rinvenuto aveva origine lecita (parte proveniente da somme INPS per la nascita di un figlio) e la ricorrente esercitava regolare attività lavorativa già prima della perquisizione; c) il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che si è basata su elementi oggettivi: 90 grammi di hashish rinvenuti in due distinti ambienti dell'abitazione (due panetti in cucina accanto a un bilancino di precisione; ulteriore quantitativo in soggiorno vicino a buste tagliate), indizi tipici di confezionamento e destinazione allo spaccio (bilancia, "tondini"/pezzetti di plastica). Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la ricorrente stessa aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare solo dopo l'acquisto della sostanza, non potendo quindi dimostrare la lecita provenienza dei fondi; era inoltre emerso che durante precedenti arresti domiciliari non era risultato possesso di stupefacenti. La censura relativa alla riqualificazione ex art. 73, comma 5 non è stata ritenuta ammissibile perché non proposta al riesame e, in ogni caso, la Corte osserva che anche con i limiti edittali di tale fattispecie la misura degli arresti domiciliari sarebbe comunque applicabile ai sensi dell'art. 280 c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stante l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per la richiesta di riesame della misura cautelare; qui richiamata come titolo della procedura impugnata.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la detenzione della sostanza è stata valutata alla luce degli elementi indiziari per la possibile destinazione allo spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie di lieve entità (limiti edittali ridotti). La Corte ha precisato che la sua applicazione non è stata discussa in sede di riesame (quindi inammissibile in Cassazione) e che, in ogni caso, i limiti edittali di tale fattispecie non escluderebbero automaticamente l'applicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari.

  • art. 280, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente l'applicazione delle misure cautelari personali (anche gli arresti domiciliari) in presenza dei presupposti di legge; richiamato per sottolineare che anche con l'eventuale qualificazione come fatto di lieve entità la misura poteva rimanere applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre le spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che la parte abbia proposto il ricorso 'con colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha influito nella quantificazione del correlativo onere a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La sola quantità di sostanza non è determinante: il contesto probatorio (presenza di bilancini, materiale per il confezionamento, rinvenimento in più ambienti) costituisce elemento qualificante per l'apprezzamento della destinazione allo spaccio.
  • Gli argomenti difensivi rilevanti (origine lecita del denaro, prova di uso personale, circostanze attenuanti) devono essere posti e sviluppati già nei gradi di merito; l'inosservanza comporta che certe censure siano inammissibili in sede di legittimità.
  • La riqualificazione del fatto come 'di lieve entità' ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 deve essere proposta nei termini processuali appropriati; se sollevata tardivamente può essere esclusa dal giudizio di legittimità.
  • Anche se la condotta rientrasse nei limiti edittali della fattispecie lieve, ciò non garantisce automaticamente l'esclusione di misure cautelari: l'applicabilità degli arresti domiciliari va valutata secondo i parametri dell'art. 280 c.p.p. e le esigenze cautelari concrete.
  • Per contrastare efficacemente un'ordinanza cautelare è importante produrre documentazione probante della lecita provenienza dei beni e di concreto uso personale già in sede di riesame, non solo in Cassazione.

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